Art. 96 
 
 
                           Residenza OICR 
 
  1.  L'articolo  73  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' cosi' modificato: 
    a) al comma 1 la lettera c) e' cosi' sostituita. "  c)  gli  enti
pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno  per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di  attivita'  commerciale
nonche' gli  organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio,
residenti nel territorio dello Stato"; 
    b)  al  comma  3,  nel  secondo  periodo,  dopo  le  parole   "Si
considerano altresi'  residenti  nel  territorio  dello  Stato"  sono
aggiunte le seguenti parole "gli organismi di investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia e"; 
    c) il comma 5-quinquies  e'  cosi'  sostituito:  "5-quinquies.  I
redditi degli organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio
istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede
in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti  dalle  imposte
sui redditi purche' il fondo o il soggetto incaricato della  gestione
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute  operate
sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3  dell'articolo  26  del  d.P.R.  29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e  le  ritenute
previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter  della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.