Art. 96 (L)
Accertamento delle violazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)

  1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103,
appena  accertato  un  fatto  costituente  violazione  delle presenti
norme,  compilano  processo  verbale trasmettendolo immediatamente al
competente ufficio tecnico della regione.
  2.  Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo,
ulteriori  accertamenti  di  carattere tecnico, trasmette il processo
verbale all'autorita' giudiziaria competente con le sue deduzioni.