Art. 96 (Separazione degli imputati detenuti) 1. Negli istituti di custodia gli imputati in uno stesso procedimento o comunque di uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l'autorita' giudiziaria abbia cosi' ordinato. In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le possibilita' dell'istituto.