(Regolamento di polizia mortuaria- art. 96)
                              Art. 96. 
  1. Nessun cimitero, che si trovi nelle  condizioni  prescritte  dal
testo unico delle leggi sanitarie e dal  presente  regolamento,  puo'
essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessita'. 
  2. Tale  soppressione  viene  deliberata  dal  consiglio  comunale,
sentito il  coordinatore  sanitario  della  unita'  sanitaria  locale
competente per territorio.