Art. 96.
            Adempimenti conseguenti al mancato pagamento
                     della tassa automobilistica
  1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per
le tasse  automobilistiche,  l'A.C.I.,  qualora  accerti  il  mancato
pagamento  di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica
al   proprietario   del   veicolo    la    richiesta    dei    motivi
dell'inadempimento  e,  ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  tale  notifica,   chiede   la
cancellazione  d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne
da' comunicazione al  competente  ufficio  della  Direzione  generale
della  M.C.T.C. per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di
circolazione  tramite  gli  organi  di  polizia,  con  le   modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro
dei trasporti.
  2.  Avverso  il  provvedimento  di cancellazione e' ammesso ricorso
entro trenta giorni al Ministro delle finanze.