Art. 96. Uso delle attrezzature delle scuole per attivita' diverse da quelle scolastiche 1. Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro attribuzioni, e' consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22. 2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. 3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali. 4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attivita' che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facolta' di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. 5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalita' dell'uso e le conseguenti responsabilita' in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. 6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attivita' istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di eta' minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attivita' criminose.