Art. 96 
 
 
                 Sanzioni amministrative agli enti, 
                    agli esponenti o al personale 
 
  1. Nei confronti dei  soggetti  indicati  all'articolo  2  e  delle
succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie si  applica
la sanzione amministrativa  pecuniaria  prevista  dall'articolo  144,
comma 1, del Testo Unico Bancario, per l'inosservanza degli  articoli
9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere
a) e h), 70, commi 2 e 3, 80, comma 1,  82  e  83  o  delle  relative
disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia. 
  2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica
l'articolo 144-bis del  Testo  Unico  Bancario,  al  ricorrere  delle
condizioni e secondo le modalita'  da  esso  stabilite.  In  caso  di
inosservanza  dell'ordine  di  porre  termine  alle  violazioni   ivi
previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli  144-bis,
comma 2, e 144-ter, comma 2, del Testo Unico Bancario, nei  confronti
dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti. 
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  1   e   2,   per
l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano
le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144-ter  del  Testo
Unico Bancario nei confronti dei soggetti che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del  personale,
al  ricorrere  delle  condizioni  e  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario. 
  4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente  articolo
si applicano gli articoli 144, comma 9, 144-quater,  145,  145-quater
del Testo Unico Bancario. 
 
          Note all'art. 96: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 144 del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle  societa'
          o  enti).  -  1.  Nei   confronti   delle   banche,   degli
          intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli
          istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento
          e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate  funzioni
          aziendali  essenziali  o  importanti,  nonche'  di   quelli
          incaricati della revisione legale dei conti, si applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000  fino  al
          10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni: 
              a) inosservanza degli articoli 18,  comma  4,  26,  28,
          comma 2-ter, 34, comma 2,  35,  49,  51,  52,  52-bis,  53,
          53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2  e  4,  66,
          67,  67-ter,  68,   69-quater,   69-quinquies,   69-octies,
          69-novies,        69-sexiesdecies,         69-noviesdecies,
          69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in  relazione  agli
          articoli  26,  52,  61,  comma  5,  64,  commi   2   e   4,
          114-quinquies.1,   114-quinquies.2,   114-quinquies.3,   in
          relazione agli articoli 26 e 52,  114-octies,  114-undecies
          in  relazione  agli  articoli  26  e   52,   114-duodecies,
          114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1,  145,  comma
          3,  146,  comma  2,  147,  o  delle  relative  disposizioni
          generali   o   particolari   impartite   dalle    autorita'
          creditizie; 
              b)  inosservanza  degli   articoli   116,   123,   124,
          126-quater  e  126-novies,  comma  3,  o   delle   relative
          disposizioni  generali  o   particolari   impartite   dalle
          autorita' creditizie; 
              c) inosservanza degli articoli 117, commi  1,  2  e  4,
          118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3  e  4,  125-bis,
          commi  1,  2,  3  e  4,  125-octies,  commi  2  e  3,  126,
          126-quinquies,   comma   2,   126-sexies,   126-septies   e
          128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali
          o particolari impartite dalle autorita' creditizie; 
              d)  inserimento  nei  contratti  di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
          di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8; 
              e)  inserimento  nei  contratti  di   clausole   aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso. 
              2. 
              2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da      euro      duemilacinquecentottanta      a      euro
          centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche  e
          degli intermediari finanziari in caso di  violazione  delle
          disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1,  comma
          1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16  settembre  2009,  relativo
          alle agenzie  di  rating  del  credito,  e  delle  relative
          disposizioni attuative. 
              3. 
              3-bis. 
              4. La sanzione di  cui  al  comma  1,  si  applica  per
          l'inosservanza delle norme contenute nell'art.  128,  comma
          1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni
          di controllo previste dal medesimo  art.  128,  di  mancata
          adesione ai sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale  delle
          controversie  previsti  dall'art.   128-bis,   nonche'   di
          inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla  Banca
          d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter. La stessa sanzione  si
          applica altresi' nel caso di frazionamento  artificioso  di
          un unico contratto di credito al consumo in una  pluralita'
          di contratti dei quali almeno uno sia di importo  inferiore
          al limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122,  comma
          1, lettera a). 
              5. 
              5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante  rilevi
          nel comportamento dell'agente in attivita'  finanziaria  le
          violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e),
          e  4,  l'inosservanza  degli  obblighi  previsti  dall'art.
          125-novies o la violazione dell'art. 128-decies,  comma  1,
          ultimo  periodo,  adotta  immediate  misure  correttive   e
          trasmette  la  documentazione  relativa   alle   violazioni
          riscontrate,  anche  ai  fini  dell'applicazione  dell'art.
          128-duodecies, all'Organismo di cui all'art. 128-undecies. 
              6. 
              7. 
              8. Le sanzioni previste dai commi 1,  lettere  b),  c),
          d), ed e), e 4 si applicano quando le infrazioni  rivestono
          carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca
          d'Italia, con provvedimento di carattere  generale,  tenuto
          conto  dell'incidenza  delle  condotte  sulla   complessiva
          organizzazione e sui profili di rischio aziendali. 
              9.  Se  il   vantaggio   ottenuto   dall'autore   della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai massimali indicati nel presente  articolo,  le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente
          articolo sono elevate fino  al  doppio  dell'ammontare  del
          vantaggio   ottenuto,   purche'    tale    ammontare    sia
          determinabile.". 
              - Si riporta il testo vigente degli  articoli  144-bis,
          144-ter, 144-quater, 145 e 145-quater  del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art.   144-bis   (Ordine   di   porre   termine   alle
          violazioni). - 1. Per le violazioni previste dall'art. 144,
          comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da  scarsa
          offensivita' o pericolosita', la Banca  d'Italia  puo',  in
          alternativa all'applicazione delle sanzioni  amministrative
          pecuniarie,  applicare  nei  confronti  della  societa'   o
          dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare
          le infrazioni, anche indicando le misure da adottare  e  il
          termine per l'adempimento. 
              2. Per  l'inosservanza  dell'ordine  entro  il  termine
          stabilito   la   Banca   d'Italia   applica   le   sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dall'art. 144, comma  1;
          l'importo delle sanzioni  e'  aumentato  sino  a  un  terzo
          rispetto a quello previsto per  la  violazione  originaria,
          fermi restando i massimali stabiliti dall'art. 144." 
              "Art.  144-ter  (Altre  sanzioni  amministrative   agli
          esponenti o al  personale).  -  1.  Fermo  restando  quanto
          previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali
          sono accertate  le  violazioni,  per  l'inosservanza  delle
          norme richiamate dall'art. 144, comma  1,  lettera  a),  si
          applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000
          fino a 5 milioni di euro nei  confronti  dei  soggetti  che
          svolgono funzioni di amministrazione,  di  direzione  o  di
          controllo, nonche' del personale, quando l'inosservanza  e'
          conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo
          di appartenenza e  ricorrono  una  o  piu'  delle  seguenti
          condizioni: 
              a) la  condotta  ha  inciso  in  modo  rilevante  sulla
          complessiva  organizzazione  o  sui  profili   di   rischio
          aziendali; 
              b) la condotta ha contribuito a determinare la  mancata
          ottemperanza della societa'  o  dell'ente  a  provvedimenti
          specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1,
          lettera d), 67-ter, comma 1,  lettera  d),  108,  comma  3,
          lettera d), 109,  comma  3,  lettera  a),  114-quinquies.2,
          comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d); 
              c) le violazioni riguardano obblighi imposti  ai  sensi
          dell'art. 26 o dell'art. 53, commi 4,  4-ter,  e  4-quater,
          ovvero   obblighi   in   materia   di    remunerazione    e
          incentivazione, quando l'esponente o  il  personale  e'  la
          parte interessata. 
              2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale,  nei  casi  in  cui  la  loro   condotta   abbia
          contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui
          all'art. 144-bis da parte della societa'  o  dell'ente,  si
          applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000
          fino a 5 milioni di euro. 
              3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione,
          in ragione della  gravita'  della  violazione  accertata  e
          tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 144-quater, la
          Banca d'Italia puo' applicare  la  sanzione  amministrativa
          accessoria dell'interdizione, per un periodo non  inferiore
          a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di
          funzioni di amministrazione, direzione e  controllo  presso
          intermediari autorizzati  ai  sensi  del  presente  decreto
          legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
          58, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  o
          presso fondi pensione. 
              4. Si applica l'art. 144, comma 9." 
              "Art. 144-quater (Criteri per la  determinazione  delle
          sanzioni). - 1. Nella determinazione  dell'ammontare  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie  o  della  durata  delle
          sanzioni accessorie previste nel presente titolo  la  Banca
          d'Italia  considera  ogni  circostanza  rilevante   e,   in
          particolare, tenuto conto del  fatto  che  il  destinatario
          della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti,
          ove pertinenti: 
              a) gravita' e durata della violazione; 
              b) grado di responsabilita'; 
              c)  capacita'  finanziaria   del   responsabile   della
          violazione; 
              d  entita'  del  vantaggio  ottenuto  o  delle  perdite
          evitate attraverso la violazione, nella misura in cui  essa
          sia determinabile; 
              e)  pregiudizi  cagionati   a   terzi   attraverso   la
          violazione, nella misura  in  cui  il  loro  ammontare  sia
          determinabile; 
              f)  livello  di  cooperazione  del  responsabile  della
          violazione con la Banca d'Italia; 
              g)  precedenti  violazioni  in   materia   bancaria   o
          finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; 
              h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione." 
              "Art.  145  (Procedura  sanzionatoria).  -  1.  Per  le
          violazioni previste nel presente titolo cui e'  applicabile
          una sanzione amministrativa, la Banca  d'Italia  contestati
          gli addebiti ai  soggetti  interessati,  tenuto  conto  del
          complesso delle informazioni raccolte, applica le  sanzioni
          con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono,
          entro  trenta  giorni   dalla   contestazione,   presentare
          deduzioni e chiedere  un'audizione  personale  in  sede  di
          istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza
          di un avvocato. 
              1-bis.  Il  procedimento  sanzionatorio  e'  retto  dai
          principi del contraddittorio, della conoscenza  degli  atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 
              2. 
              3. Il  provvedimento  di  applicazione  delle  sanzioni
          previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo  e
          per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in
          cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione
          sia  adita  l'autorita'  giudiziaria,  la  Banca   d'Italia
          menziona l'avvio dell'azione giudiziaria  e  l'esito  della
          stessa nel proprio sito web a margine della  pubblicazione.
          La  Banca  d'Italia,  tenuto  conto  della   natura   della
          violazione e  degli  interessi  coinvolti,  puo'  stabilire
          modalita' ulteriori per dare pubblicita' al  provvedimento,
          ponendo  le  relative  spese  a  carico  dell'autore  della
          violazione. 
              3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione
          la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima
          del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria: 
              a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  la  cui  pubblicazione
          appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; 
              b)  possa  comportare  rischi  per  la  stabilita'  dei
          mercati  finanziari  o  pregiudicare  lo   svolgimento   di
          un'indagine penale in corso; 
              c)  possa  causare  un  pregiudizio  sproporzionato  ai
          soggetti   coinvolti,   purche'   tale   pregiudizio    sia
          determinabile. 
              3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno
          carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando
          queste sono venute meno. 
              4. Contro il provvedimento che applica la  sanzione  e'
          ammesso ricorso alla corte di appello di Roma.  Il  ricorso
          e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel
          termine  di   trenta   giorni   dalla   comunicazione   del
          provvedimento  impugnato,  ovvero  sessanta  giorni  se  il
          ricorrente  risiede  all'estero,  ed   e'   depositato   in
          cancelleria,   unitamente   ai   documenti    offerti    in
          comunicazione, nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla notifica. 
              5.  L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento. La corte  di  appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre  la  sospensione  con  ordinanza  non
          impugnabile. 
              6. Il Presidente della  corte  di  appello  designa  il
          giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
          la discussione dell'opposizione. Il decreto  e'  notificato
          alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta  giorni
          prima dell'udienza. La Banca d'Italia  deposita  memorie  e
          documenti nel termine di dieci giorni  prima  dell'udienza.
          Se alla prima udienza l'opponente  non  si  presenta  senza
          addurre  alcun  legittimo  impedimento,  il  giudice,   con
          ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara  il  ricorso
          improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
          procedimento. 
              7. All'udienza, la  Corte  di  appello  dispone,  anche
          d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari,  nonche'
          l'audizione personale delle  parti  che  ne  abbiano  fatto
          richiesta.  Successivamente   le   parti   procedono   alla
          discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
          cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una  delle
          parti manifesta l'interesse alla  pubblicazione  anticipata
          del dispositivo rispetto alla sentenza, il  dispositivo  e'
          pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
          giorni dall'udienza di discussione. 
              7-bis.  Con  la  sentenza  la  Corte   d'Appello   puo'
          rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
          spese del procedimento, o accoglierla, annullando in  tutto
          o in parte il provvedimento o riducendo  l'ammontare  o  la
          durata della sanzione. 
              8. Copia della sentenza  e'  trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria della corte di appello,  alla  Banca  d'Italia,
          anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3. 
              9.  Alla  riscossione  delle  sanzioni   previste   dal
          presente  titolo  si  provvede  mediante  ruolo  secondo  i
          termini e le modalita' previsti dal decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
          dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi
          derivanti  dalle  sanzioni  previste  dal  presente  titolo
          affluiscono al bilancio dello Stato. 
              10. 
              11. Alle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
          dal  presente  titolo  non  si  applicano  le  disposizioni
          contenute negli articoli 6, 10, 11  e  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689." 
              "Art. 145-quater (Disposizioni di attuazione). - 1.  La
          Banca  d'Italia  emana  disposizioni  di   attuazione   del
          presente titolo.".