Art. 96 
 
 
                      (Costi del ciclo di vita) 
 
  1. I costi del ciclo di vita  comprendono,  in  quanto  pertinenti,
tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di  vita  di
un prodotto, di un servizio o di un lavoro: 
  a)costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice  o  da  altri
utenti, quali: 
  1) costi relativi all'acquisizione; 
  2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di  energia  e  altre
risorse; 
  3) costi di manutenzione; 
  4) costi relativi al fine  vita,  come  i  costi  di  raccolta,  di
smaltimento e di riciclaggio; 
  b)costi imputati a  esternalita'  ambientali  legate  ai  prodotti,
servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purche' il loro  valore
monetario possa essere determinato e verificato. Tali  costi  possono
includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e  di  altre
sostanze inquinanti, nonche' altri costi legati all'attenuazione  dei
cambiamenti climatici. 
  2. Quando valutano i costi utilizzando  un  sistema  di  costi  del
ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di  gara
i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che  la  stazione
appaltante impieghera' al fine di determinare i costi  del  ciclo  di
vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei  costi  imputati
alle esternalita' ambientali, il  metodo  deve  soddisfare  tutte  le
seguenti condizioni: 
  a)essere  basato  su  criteri   oggettivi,   verificabili   e   non
discriminatori.  Se   il   metodo   non   e'   stato   previsto   per
un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire  ne'
svantaggiare indebitamente taluni operatori economici; 
  b)essere accessibile a tutte le parti interessate; 
  c)i dati richiesti devono  poter  essere  forniti  con  ragionevole
sforzo da operatori economici  normalmente  diligenti,  compresi  gli
operatori economici di altri  Stati  membri,  di  paesi  terzi  parti
dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione e'  tenuta  a
rispettare o ratificati dall'Italia. 
  3. L'allegato XVIII al presente  decreto  contiene  l'elenco  degli
atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli  atti  delegati
attuativi che approvano metodi comuni per la  valutazione  del  costo
del ciclo di vita.