(Allegato-art. 95)
                              Art. 95. 
 
 
Istituzione  nuovi  profili  per  le  attivita'  di  comunicazione  e
                            informazione 
 
    1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, le
parti ritengono opportuno valorizzare e migliorare  le  attivita'  di
informazione   e   di   comunicazione    svolte    dalle    pubbliche
amministrazioni, mediante  la  previsione  di  profili  professionali
idonei a garantire  l'ottimale  attuazione  dei  relativi  compiti  e
funzioni. 
    2. Nella prospettiva  di  assicurare  il  completo  presidio  dei
processi  lavorativi  comunque  riconducibili  ai  suddetti   settori
dell'informazione e della comunicazione, i profili  professionali  di
cui al comma 1,  in  possesso  di  adeguate  competenze  in  materia,
saranno collocati nell'ambito dei sistemi  di  classificazione  delle
amministrazioni, a seconda della complessita'  dei  compiti,  nonche'
del livello di autonomia, responsabilita' e competenza professionale,
dagli stessi richiesto. 
    3.  Nell'ottica  di  garantire  la  coerenza  delle   prestazioni
lavorative con i modelli organizzativi delle amministrazioni,  queste
ultime individueranno, anche per ciascuno dei  settori  suindicati  e
tenuto conto dei rispettivi fabbisogni, «profili professionali»,  che
definiscano la tipologia della prestazione lavorativa, le  specifiche
competenze richieste, nonche' i requisiti culturali  e  professionali
necessari per l'espletamento delle relative attivita', anche  tenendo
conto della normativa di settore. 
    4. Pertanto, tenuto conto dei  sistemi  di  classificazione  allo
stato vigenti nelle  amministrazioni  del  comparto  ed  al  fine  di
garantire una sostanziale omogeneita' nell'ambito  del  comparto,  il
comma 5 definisce i «contenuti professionali di base» delle attivita'
di  informazione  e  di  comunicazione,  in  relazione  ai  quali  le
amministrazioni procederanno alla definizione dei profili di  cui  al
comma 1. 
    5. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i  suddetti
contenuti professionali di base sono cosi' articolati e definiti: 
      a) settore comunicazione 
      area C - area terza o equivalenti 
    Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed
interna in relazione ai  fabbisogni  dell'utenza  ed  agli  obiettivi
dell'amministrazione,  definizione  di  procedure  interne   per   la
comunicazione istituzionale, raccordo i processi di gestione dei siti
internet, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni  di  materia
di trasparenza e della  comunicazione  esterna  dei  servizi  erogati
dall'amministrazione e del loro funzionamento. 
    Profili   di   riferimento:   specialista   della   comunicazione
istituzionale. 
      b) settore informazione 
      area C - area terza o equivalenti 
    Gestione e coordinamento dei processi di informazione  sviluppati
in   stretta   connessione   con    gli    obiettivi    istituzionali
dell'amministrazione; promozione e  cura  dei  collegamenti  con  gli
organi  di  informazione;  individuazione  e/o   implementazione   di
soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante
e    aggiornata     informazione     sull'attivita'     istituzionale
dell'amministrazione; gestione degli eventi,  dell'accesso  civico  e
delle consultazioni pubbliche. 
    Profili di riferimento: specialista nei  rapporti  con  i  media,
giornalista pubblico. 
    6. In relazione ai propri fabbisogni, le amministrazioni potranno
definire altresi' profili per l'area B, l'area  seconda  o  categorie
equivalenti, tenendo conto delle declaratorie previste per tali aree. 
    7. L'istituzione dei profili di cui al presente  articolo  potra'
essere oggetto di ulteriore approfondimento  nell'ambito  dei  lavori
della commissione di cui all'art. 12 del presente contratto, anche in
relazione  alle  modalita'  specifiche   di   adesione   alle   casse
previdenziali e di assistenza dei giornalisti, alla  definizione  dei
percorsi  formativi,  ad  eventuali   e   specifiche   modalita'   di
articolazione dell'orario di lavoro.