Art. 95. Istituzione nuovi profili per le attivita' di comunicazione e informazione 1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, le parti ritengono opportuno valorizzare e migliorare le attivita' di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, mediante la previsione di profili professionali idonei a garantire l'ottimale attuazione dei relativi compiti e funzioni. 2. Nella prospettiva di assicurare il completo presidio dei processi lavorativi comunque riconducibili ai suddetti settori dell'informazione e della comunicazione, i profili professionali di cui al comma 1, in possesso di adeguate competenze in materia, saranno collocati nell'ambito dei sistemi di classificazione delle amministrazioni, a seconda della complessita' dei compiti, nonche' del livello di autonomia, responsabilita' e competenza professionale, dagli stessi richiesto. 3. Nell'ottica di garantire la coerenza delle prestazioni lavorative con i modelli organizzativi delle amministrazioni, queste ultime individueranno, anche per ciascuno dei settori suindicati e tenuto conto dei rispettivi fabbisogni, «profili professionali», che definiscano la tipologia della prestazione lavorativa, le specifiche competenze richieste, nonche' i requisiti culturali e professionali necessari per l'espletamento delle relative attivita', anche tenendo conto della normativa di settore. 4. Pertanto, tenuto conto dei sistemi di classificazione allo stato vigenti nelle amministrazioni del comparto ed al fine di garantire una sostanziale omogeneita' nell'ambito del comparto, il comma 5 definisce i «contenuti professionali di base» delle attivita' di informazione e di comunicazione, in relazione ai quali le amministrazioni procederanno alla definizione dei profili di cui al comma 1. 5. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali di base sono cosi' articolati e definiti: a) settore comunicazione area C - area terza o equivalenti Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell'utenza ed agli obiettivi dell'amministrazione, definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, raccordo i processi di gestione dei siti internet, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall'amministrazione e del loro funzionamento. Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale. b) settore informazione area C - area terza o equivalenti Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell'amministrazione; promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione; individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull'attivita' istituzionale dell'amministrazione; gestione degli eventi, dell'accesso civico e delle consultazioni pubbliche. Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico. 6. In relazione ai propri fabbisogni, le amministrazioni potranno definire altresi' profili per l'area B, l'area seconda o categorie equivalenti, tenendo conto delle declaratorie previste per tali aree. 7. L'istituzione dei profili di cui al presente articolo potra' essere oggetto di ulteriore approfondimento nell'ambito dei lavori della commissione di cui all'art. 12 del presente contratto, anche in relazione alle modalita' specifiche di adesione alle casse previdenziali e di assistenza dei giornalisti, alla definizione dei percorsi formativi, ad eventuali e specifiche modalita' di articolazione dell'orario di lavoro.