Art. 96 
 
Modifiche all'articolo 2 dell'allegato 3 del decreto  legislativo  26
  agosto 2016, n. 174 - Disposizioni particolari 
 
  1. All'articolo 2 dell'allegato 3 al decreto legislativo 26  agosto
2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole «da presentare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da presentarsi» e dopo le parole «dalla data di entrata in
vigore del codice»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  qualunque  sia
l'esercizio di riferimento»; 
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
      6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del
codice, non si applica agli incarichi gia'  conferiti  alla  data  di
entrata in vigore della medesima  disposizione,  i  quali  proseguono
sino alla relativa scadenza. 
 
          Note all'art. 96: 
 
              - Si riporta l'articolo 2 dell'allegato  3  al  decreto
          legislativo 26 agosto 2016, n.  174,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2 (Disposizioni particolari). - (Omissis). 
                3. Le disposizioni di cui alla Parte III  del  codice
          si applicano ai  conti  giudiziali  da  presentarsi  presso
          l'amministrazione di competenza a decorrere dalla  data  di
          entrata in vigore del codice, qualunque sia l'esercizio  di
          riferimento. 
                (Omissis). 
              6-bis. La disposizione di cui  all'articolo  12,  comma
          1-bis, del codice,  non  si  applica  agli  incarichi  gia'
          conferiti alla data di entrata  in  vigore  della  medesima
          disposizione,  i  quali  proseguono  sino   alla   relativa
          scadenza.».