Art. 96. Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro 1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della Ipotesi di C.C.N.L., e' istituito il nuovo Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro. 2. Nel nuovo fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, i seguenti valori consolidati nell'anno di sottoscrizione della Ipotesi di C.C.N.L., come certificati dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa: a) Fondo delle condizioni di lavoro di cui all'art. 10 del C.C.N.L. 6 maggio 2010, biennio economico 2008-2009 (Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) dell'Area IV medico-veterinaria; b) Fondo delle condizioni di lavoro di cui all'art. 9 del C.C.N.L. 6 maggio 2010, biennio economico 2008-2009 (Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) ed all'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. del 17 ottobre 2008 (Entrata a regime dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie. 3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a euro 325,00 per le unita' di personale destinatarie del presente C.C.N.L. in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno successivo; b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 50, comma 2 lettera a) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Fondo per indennita' di specificita' medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennita' per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) dell'Area IV medico-veterinaria, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 comma 1, lettera a) (Confronto regionale), nonche' dell'art. 50, comma 2 lettera a) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennita' di direzione di struttura complessa) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) (Confronto regionale) e tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente C.C.N.L.; dette risorse confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al presente fondo, fermo restando che il computo delle stesse e' effettuato una sola volta, senza duplicazione di risorse; c) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 53, comma 1 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi) dell'IV medico-veterinaria, nonche' dell'art. 53, comma 1 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente C.C.N.L.. d) delle risorse derivanti dall'applicazione dall'art. 1, comma 435, della legge n. 205/2017, a seguito di riparto in sede regionale, previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) (Confronto regionale). 4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse di cui all'art. 53, comma 2 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi) dell'Area IV, nonche' dell'art. 53, comma 2 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie; b) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalita' del presente Fondo; c) della eventuale quota di risorse annualmente trasferita dal Fondo per la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 95, comma 7, lettera e), (Fondo per la retribuzione di risultato); dall'anno successivo al trasferimento, il predetto Fondo per la retribuzione di risultato riacquisisce le disponibilita' trasferite. 5. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi: a) i compensi correlati alle condizioni di lavoro di cui al Capo V di cui al Titolo V (Compensi correlati alle condizioni di lavoro) secondo la disciplina ivi prevista; b) la remunerazione dell'attivita' didattica di cui all'art. 50, commi 7 e 8 (Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata), svolta fuori dell'orario di lavoro, in via forfetaria con un compenso orario euro 25,82, lorde, relativo all'impegno per la preparazione delle lezioni ed alla correzione degli elaborati nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici; se l'attivita' in questione e' svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto svolti fuori dell'orario di lavoro; c) i trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche disposizioni di legge di cui al comma 4, lettera b), a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera. 6. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e dei fondi di cui agli articoli 94(Fondo per la retribuzione degli incarichi) e 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.