(Allegato-art. 96)
                              Art. 96. 
        Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro 
 
    1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della  Ipotesi
di C.C.N.L., e' istituito il nuovo Fondo per  la  retribuzione  delle
condizioni di lavoro. 
    2. Nel nuovo fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad  invarianza
complessiva  di  spesa,  in  un  unico  importo,  i  seguenti  valori
consolidati nell'anno di sottoscrizione della  Ipotesi  di  C.C.N.L.,
come  certificati  dal   competente   organo   di   controllo   della
contrattazione integrativa: 
      a) Fondo delle condizioni di lavoro  di  cui  all'art.  10  del
C.C.N.L. 6 maggio 2010, biennio economico  2008-2009  (Fondi  per  il
trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) dell'Area IV
medico-veterinaria; 
      b) Fondo delle condizioni di  lavoro  di  cui  all'art.  9  del
C.C.N.L. 6 maggio 2010, biennio economico  2008-2009  (Fondi  per  il
trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) ed  all'art.
8, comma 6, del C.C.N.L.  del  17  ottobre  2008  (Entrata  a  regime
dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni
sanitarie infermieristiche,  tecniche,  della  riabilitazione,  della
prevenzione  e  della  professione  ostetrica)  dell'Area   III   con
riferimento  alla  sola  dirigenza  sanitaria  e  delle   professioni
sanitarie. 
    3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato: 
      a) di un importo, su base annua, pari  a  euro  325,00  per  le
unita' di personale destinatarie del presente  C.C.N.L.  in  servizio
alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e  a
valere dall'anno successivo; 
      b) delle risorse che saranno determinate, a  partire  dall'anno
di costituzione del presente nuovo Fondo, in  applicazione  dell'art.
50, comma 2  lettera  a)  del  C.C.N.L.  8  giugno  2000  (Fondo  per
indennita'  di  specificita'  medica,  retribuzione   di   posizione,
equiparazione, specifico trattamento o indennita' per i dirigenti con
incarico  di  direzione  di   struttura   complessa)   dell'Area   IV
medico-veterinaria, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 comma
1, lettera a) (Confronto regionale), nonche' dell'art.  50,  comma  2
lettera a) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Fondi per la  retribuzione  di
posizione,  equiparazione,  specifico  trattamento,   indennita'   di
direzione di struttura complessa) dell'Area III con riferimento  alla
sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenuto  conto
di quanto previsto  dall'art.  6,  comma  1,  lettera  a)  (Confronto
regionale) e tenendo conto dei soli posti  di  organico  relativi  al
personale  destinatario  del   presente   C.C.N.L.;   dette   risorse
confluiscono nella quota, parziale o totale,  destinata  al  presente
fondo, fermo restando che il computo delle stesse e'  effettuato  una
sola volta, senza duplicazione di risorse; 
      c) delle risorse che saranno determinate, a  partire  dall'anno
di costituzione del presente nuovo Fondo, in  applicazione  dell'art.
53, comma 1 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei  fondi  per
incremento  delle  dotazioni  organiche  o   dei   servizi)   dell'IV
medico-veterinaria, nonche' dell'art. 53,  comma  1  del  C.C.N.L.  8
giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento  delle  dotazioni
organiche)  dell'Area  III  con  riferimento  alla   sola   dirigenza
sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti
di organico relativi al personale destinatario del presente C.C.N.L.. 
      d) delle risorse derivanti dall'applicazione dall'art. 1, comma
435, della legge n. 205/2017, a seguito di riparto in sede regionale,
previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) (Confronto
regionale). 
    4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno: 
      a) delle risorse di cui all'art. 53, comma  2  del  C.C.N.L.  8
giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento  delle  dotazioni
organiche o dei servizi) dell'Area IV, nonche' dell'art. 53, comma  2
del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei  fondi  per  incremento
delle dotazioni organiche) dell'Area III con  riferimento  alla  sola
dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie; 
      b)  delle  risorse  derivanti  da  disposizioni  di  legge  che
prevedano specifici trattamenti economici in  favore  del  personale,
coerenti con le finalita' del presente Fondo; 
      c) della eventuale quota di risorse annualmente trasferita  dal
Fondo per la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 95,  comma
7, lettera e), (Fondo per la retribuzione  di  risultato);  dall'anno
successivo al trasferimento, il predetto Fondo per la retribuzione di
risultato riacquisisce le disponibilita' trasferite. 
    5. Le  risorse  del  Fondo  di  cui  al  presente  articolo  sono
annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi: 
      a) i compensi correlati alle condizioni di  lavoro  di  cui  al
Capo V di cui al Titolo V  (Compensi  correlati  alle  condizioni  di
lavoro) secondo la disciplina ivi prevista; 
      b) la remunerazione dell'attivita' didattica  di  cui  all'art.
50,  commi  7  e  8  (Formazione  ed   aggiornamento   professionale,
partecipazione alla didattica e ricerca  finalizzata),  svolta  fuori
dell'orario di lavoro, in via forfetaria con un compenso orario  euro
25,82, lorde, relativo all'impegno per la preparazione delle  lezioni
ed alla correzione degli elaborati nonche' per la partecipazione alle
attivita' degli organi didattici;  se  l'attivita'  in  questione  e'
svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di  cui  sopra  spetta
nella misura del 20% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e
correzione degli elaborati in  quanto  svolti  fuori  dell'orario  di
lavoro; 
      c) i trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche
disposizioni di legge di cui al comma 4, lettera b), a  valere  sulle
risorse di cui alla medesima lettera. 
    6. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al  presente
articolo  e  dei  fondi  di  cui  agli  articoli  94(Fondo   per   la
retribuzione degli incarichi) e 95  (Fondo  per  la  retribuzione  di
risultato) deve comunque  avvenire,  complessivamente,  nel  rispetto
dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.