Art. 96 
 
                 (Indennita' collaboratori sportivi) 
 
  1. L'indennita' di cui all'articolo 27 e' riconosciuta da  Sport  e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2020,  anche  in  relazione  ai  rapporti  di  collaborazione  presso
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, societa'
e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art.  67,  comma
1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, gia' in essere alla data del 23 febbraio 2020.
Il predetto emolumento non concorre alla formazione  del  reddito  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2020. 
  3. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di  collaborazione  e  della  mancata
percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla  societa'
Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7,
comma 2, del decreto legge 28 maggio  2004,  n.  136,  convertito  in
legge 27  luglio  2004,  n.  186,  acquisito  dal  Comitato  Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce  secondo
l'ordine cronologico di presentazione. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  di
concerto con l'Autorita' delegata in materia di  sport,  da  adottare
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le modalita' di presentazione delle domande  di  cui
al comma 3, e definiti i criteri di gestione  del  fondo  di  cui  al
comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e  del  relativo
controllo. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.