Art. 96 
 
Disposizioni in materia di noleggio  autovetture  per  vigilanza  sul
                               lavoro 
 
  1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  puo'  provvedere,  con
onere a carico del proprio bilancio, al noleggio  di  autovetture  da
utilizzare per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza,  anche  in
deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122
nonche', al fine di  una  tempestiva  disponibilita'  dei  mezzi,  in
deroga  agli  obblighi  di  cui  all'articolo   1,   comma   7,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.