Art. 97. 
                       Diritto di surrogazione 
  1.  L'organizzatore  o  il  venditore  che   hanno   risarcito   il
consumatore  sono  surrogati  in  tutti  i  diritti   e   azioni   di
quest'ultimo verso i terzi responsabili. 
  2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso  utili  per
l'esercizio del diritto di surroga.