ART. 97
               (acque minerali naturali e di sorgenti)

   1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e
delle  acque  di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze
di  approvvigionamento  e  distribuzione delle acque potabili e delle
previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.