Art. 97. 
                       Scambio di informazioni 
  1. Al fine di agevolare lo scambio delle informazioni  inerenti  la
farmacovigilanza  dei  medicinali  veterinari  in   commercio   nella
comunita',  il  Ministero  della  salute   si   avvale   della   rete
informatizzata  attivata,  per  tale   finalita',   dall'Agenzia   in
collaborazione con gli Stati membri e la Commissione. 
  2. Nel caso si verifichino sospetti di  gravi  effetti  collaterali
negativi e di effetti collaterali negativi sull'uomo  o  sospetti  di
mancanza di efficacia attesa, il Ministero della salute assicura  che
le segnalazioni ricevute, siano trasmesse, senza ritardo,  attraverso
la rete informatica di cui al comma 1, all'Agenzia e agli altri Stati
membri nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida dell'Agenzia
di cui all'articolo 98. Tale  comunicazione  comunque  deve  avvenire
entro quindici giorni di calendario  dall'avvenuta  comunicazione  al
Ministero della salute. 
  3. Il Ministero della salute  mette  a  disposizione  del  titolare
dell'AIC  immediatamente  o  comunque  entro   quindici   giorni   di
calendario dalla data di comunicazione degli effetti  collaterali  di
cui al comma 2, le informazioni ricevute, e provvede anche a fornirne
tempestiva  notizia  al  pubblico  mediante  il  sito   istituzionale
informatico del Ministero della salute. 
  4. L'obbligo di cui al comma 3 e' previsto solo nel caso in cui  il
titolare dell'AIC non sia gia' a conoscenza delle stesse informazioni
ricevute dal Ministero della salute.