Art. 97.
       Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

  1.  Il  datore  di  lavoro  dell'impresa  affidataria  vigila sulla
sicurezza  dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni
e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
  2.   Gli  obblighi  derivanti  dall'articolo  26,  fatte  salve  le
disposizioni  di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al
datore   di   lavoro   dell'impresa   affidataria.  Per  la  verifica
dell'idoneita' tecnico professionale si fa riferimento alle modalita'
di cui all'allegato XVII.
  3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
    a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
    b)  verificare  la  congruenza  dei  piani operativi di sicurezza
(POS)  delle  imprese  esecutrici  rispetto  al  proprio, prima della
trasmissione   dei   suddetti   piani   operativi   di  sicurezza  al
coordinatore per l'esecuzione.