Art. 97 
 
           Domanda di qualificazione a contraente generale 
 
                    (art. 2, d.m. 27 maggio 2005) 
 
    1. Le attivita' del  Sistema  di  qualificazione  dei  contraenti
generali di cui all'articolo 186, comma 1, del  codice,  disciplinate
nel presente titolo e riferite al Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti sono svolte dalla competente struttura individuata  nel
regolamento di organizzazione del Ministero. 
    2. Le imprese di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  nn),
secondo  periodo,  che  intendono  ottenere   la   qualificazione   a
contraente generale per le classifiche di cui all'articolo 186, comma
3, del  codice,  presentano  la  relativa  domanda,  unitamente  alla
documentazione  dei  requisiti  necessari  per   la   classifica   di
qualificazione richiesta, descritta negli articoli da 100  a  103,  e
all'attestato del versamento degli oneri di cui al comma 5,  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento del servizio  postale,  ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzate, ovvero recapitata  a  mano,
ovvero mediante posta certificata, al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti. La domanda deve essere compilata su modello conforme
all'allegato  E;  la  domanda  deve  essere  datata   e   recare   la
sottoscrizione del legale  rappresentante  dell'impresa  in  ciascuna
pagina. Parimenti, il legale rappresentante deve dichiarare sotto  la
propria  responsabilita'  i  documenti  allegati,  specificando   per
ciascuno di essi il numero delle  pagine  costituenti  il  documento,
ciascuna delle quali deve recare,  in  calce,  la  sigla  del  legale
rappresentante e l'indicazione della data in cui detta sigla e' stata
apposta.  Alla  domanda,  pena  il  non  rilascio  dell'attestazione,
l'impresa   allega   la   copia   su   supporto   informatico   della
documentazione  presentata,  autenticata  con  firma  digitale,   con
formati   di   memorizzazione   stabiliti   dal    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti  e  resi  noti  sul  sito  informatico
istituzionale del Ministero. 
    3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  effettua  i
controlli di cui all'articolo 71 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e provvede,  nel  caso
di dichiarazioni mendaci, agli adempimenti di cui all'articolo 76 del
medesimo decreto. Il termine di tre mesi  di  cui  all'articolo  192,
comma 2, del codice, decorre dalla data di ricevimento della domanda,
fatta salva l'ipotesi  di  incompletezza.  Ricevuta  la  domanda,  e'
verificata la  completezza  della  medesima  e  della  documentazione
allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e
della allegata documentazione, all'impresa viene  data  comunicazione
dell'apertura del procedimento amministrativo,  con  indicazione  del
nominativo  del  responsabile  del  procedimento  e   dei   dati   di
riferimento   dello   stesso   (dislocazione   dell'ufficio,   numero
telefonico, numero di telefax e indirizzo di posta  elettronica).  Il
termine di tre mesi di cui all'articolo 192,  comma  2,  del  codice,
decorre, in caso di verifica  positiva,  dalla  data  di  ricevimento
della domanda di qualificazione.  Nel  caso  di  incompletezza  della
domanda  e/o  della  documentazione  ne  viene   data   comunicazione
all'impresa, ai fini dell'integrazione. In tal caso,  il  termine  di
tre  mesi  decorre  dalla  data  di  ricevimento  delle  integrazioni
richieste. 
    4. I dati sensibili acquisiti  nell'ambito  del  procedimento  di
qualificazione del contraente generale sono  trattati  esclusivamente
nell'ambito dell'ufficio, e conservati nel rispetto del diritto  alla
protezione  dei  dati,  adottando  idonee  misure  di  sicurezza  per
prevenire eventi lesivi della riservatezza. 
    5. Ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera  e),  del  codice,
l'allegato C - parte II, definisce i criteri  per  la  determinazione
degli oneri per la procedura di attestazione della  qualificazione  a
contraente generale. 
 
              Note all'art. 97 
              - Il testo dell'art. 186, comma 3, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti: 
              a) I: sino a 350 milioni di euro; 
              b) II: sino a 700 milioni di euro; 
              c) III: oltre 700 milioni di euro.” 
              - Il testo degli artt. 71 e 76 del D.P.R.  28  dicembre
          2000, n. 445,(Testo Unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          -Testo A-), pubblicato sulla G.U. 20/2/2001 n. 42, S.O., e'
          il seguente: 
              “ART.  71.  (R)  (Modalita'  dei  controlli):   1.   Le
          amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
          controlli, anche a campione, e  in  tutti  i  casi  in  cui
          sorgono   fondati   dubbi,    sulla    veridicita'    delle
          dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R) 
              2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
          certificazione   sono    effettuati    dall'amministrazione
          procedente  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   43
          consultando direttamente gli  archivi  dell'amministrazione
          certificante  ovvero  richiedendo  alla   medesima,   anche
          attraverso strumenti  informatici  o  telematici,  conferma
          scritta della corrispondenza di quanto  dichiarato  con  le
          risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 
              3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e
          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha  seguito.
          (R) 
              4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive presentate ai privati che vi consentono di  cui
          all'articolo  2,  l'amministrazione   competente   per   il
          rilascio della relativa certificazione, previa  definizione
          di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati  da  essa  custoditi.
          (R)”. 
              “ART. 76. (L)  (Norme  penali).  1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.” 
              - Il testo dell'art. 192, comma 2, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “2. La durata dell'efficacia della attestazione e' pari
          a tre anni. Entro il terzo mese  precedente  alla  data  di
          scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette
          al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere
          il  rinnovo.   La   attestazione   e'   rilasciata   ovvero
          motivatamente negata entro  tre  mesi  dalla  ricezione  di
          tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo  nel
          rilascio,  imputabile  all'Amministrazione,  l'attestazione
          scaduta resta valida, ai  fini  della  partecipazione  alle
          gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento
          del rilascio di quella rinnovata.” 
              - Per il testo dell'art. 40, del decreto legislativo 12
          aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 60.