Art. 97. Elezioni del rettore I rettori delle Universita' sono eletti, tra i professori ordinari e straordinari della stessa Universita', da un corpo elettorale composto da tutti i professori ordinari, straordinari ed associati e, fino all'espletamento delle procedure dell'inquadramento nel ruolo degli associati, dagli incaricati stabilizzati. L'elettorato attivo spetta altresi' ai rappresentanti nei consigli di facolta' dei ricercatori e, finche' sussistano, degli assistenti di ruolo e degli incaricati non stabilizzati. I rettori sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta maggiori voti. Sei mesi prima della scadenza dei mandati le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari, il quale provvede altresi' alla costituzione di un seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovra' presiederlo. Il segretario del seggio e' scelto dal presidente tra i docenti di ruolo.