(Norme-art. 97)
                               Art. 97 
               (Comunicazioni al servizio informatico) 
  1. I provvedimenti con i quali e'  disposta  una  misura  cautelare
personale sono comunicati, a cura della cancelleria del  giudice  che
li ha emessi, al  servizio  informatico  istituito  con  decreto  del
ministro di grazia e giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione.
La stessa comunicazione e' altresi'  data  quando  e'  dichiarato  lo
stato di latitanza. 
  2. Nel caso di fermo o di arresto in flagranza, alla  comunicazione
prevista dal comma 1 provvede la direzione dell'istituto di  custodia
al quale il fermato o l'arrestato e' consegnato. 
  3. Deve essere altresi' data immediata  comunicazione  al  servizio
previsto dal comma  1  del  provvedimento  con  cui  e'  ordinata  la
immediata liberazione dell'arrestato o del fermato  nonche'  di  ogni
provvedimento  estintivo  o  modificativo  delle   misure   cautelari
personali. Alla comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria
dell'autorita' giudiziaria che ha adottato il provvedimento.