Art. 97. 1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non puo' essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorita' comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione. 2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondita' di metri due e le ossa che si rinvengono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.