Art. 97 (a). Formalita' necessarie per la circolazione dei ciclomotori 1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di idoneita' tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base della dichiarazione di conformita' ovvero del certificato di approvazione di cui all'articolo 76; b) un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione. 2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate allo (( Stato. )) 3. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del contrassegno di identificazione, qualora non risulti gia' registrato nell'archivio integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente alla prescritta documentazione, dall'interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta. 4. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite, sulla base di criteri di economicita' e di procedimenti al massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di identificazione, le modalita' per la sua applicazione e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione all'utenza, nonche' le procedure per i passaggi di proprieta'. 5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella prevista dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'art. 52. 6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di idoneita' tecnica, ovvero che sviluppi una velocita' superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato di idoneita' tecnica e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato e' punito con le sanzioni previste dall'art. 100, comma 12. 10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. 11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione che non permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione e' soggetto l'intestatario del contrassegno. 12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 13. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste dall'art. 102. 14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (( Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ))
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 44 del D.Lgs. n. 360/1993 e cosi' corretto con avviso di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.