Art. 97 (a).
      Formalita' necessarie per la circolazione dei ciclomotori
  1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
    a) un certificato di  idoneita'  tecnica  contenente  i  dati  di
identificazione   e  costruttivi,  rilasciato  da  un  ufficio  della
Direzione generale della M.C.T.C. sulla base della  dichiarazione  di
conformita'   ovvero   del   certificato   di   approvazione  di  cui
all'articolo 76;
    b) un contrassegno di identificazione, che permetta  di  risalire
all'intestatario responsabile della circolazione.
  2.   La   fabbricazione   e   la   vendita   dei   contrassegni  di
identificazione sono riservate allo (( Stato. ))
  3. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del contrassegno
di identificazione, qualora non risulti gia' registrato nell'archivio
integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della
M.C.T.C.,  deve  essere  comunicato,   unitamente   alla   prescritta
documentazione,  dall'interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio
provinciale  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.,  il   quale
registra il mutamento e ne rilascia ricevuta.
  4.  Nel  regolamento  per l'esecuzione delle presenti norme saranno
stabilite, sulla base di criteri di economicita' e di procedimenti al
massimo  semplificati,  le  caratteristiche   del   contrassegno   di
identificazione,  le  modalita' per la sua applicazione e le relative
procedure di assegnazione e di distribuzione all'utenza,  nonche'  le
procedure per i passaggi di proprieta'.
  5.   Chiunque   fabbrica,   produce,  pone  in  commercio  o  vende
ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella  prevista
dall'art.  52  e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.  Alla  stessa
sanzione  soggiace  chi  effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad
aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'art. 52.
  6. Chiunque circola con un ciclomotore non  rispondente  ad  una  o
piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel
certificato  di  idoneita' tecnica, ovvero che sviluppi una velocita'
superiore a quella prevista dallo stesso art. 52,  e'  soggetto  alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila.
  7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale  non  e'  stato
rilasciato  il  certificato  di  idoneita'  tecnica  e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
cinquantamila a lire duecentomila.
  8.  Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno
di identificazione  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
  9.   Chiunque   abusivamente   fabbrica  o  vende  contrassegni  di
identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con
contrassegno contraffatto  o  alterato  e'  punito  con  le  sanzioni
previste dall'art. 100, comma 12.
  10.  Chiunque  circola con un ciclomotore munito di un contrassegno
di identificazione i cui  dati  non  siano  chiaramente  visibili  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila.
  11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di  un  contrassegno
di  identificazione  che  non  permetta  di risalire all'intestatario
responsabile   della   circolazione   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. Alla stessa sanzione e' soggetto l'intestatario del
contrassegno.
  12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al  comma
3  nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
  13.  In  caso  di  smarrimento,  sottrazione  o   distruzione   del
contrassegno  di  identificazione si applicano al suo intestatario le
norme e le sanzioni previste dall'art. 102.
  14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue  la  sanzione
amministrativa  accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (( Alla violazione
prevista dal comma 8 consegue la sanzione  amministrativa  accessoria
del  fermo  amministrativo  del  ciclomotore  fino  al  rilascio  del
contrassegno, secondo le norme di cui al  capo  I,  sezione  II,  del
titolo VI. ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 44 del D.Lgs. n. 360/1993 e  cosi'  corretto  con
          avviso   di   errata-corrige   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.