Art. 97. Funzioni soppresse 1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative: a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531; b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge n. 531 del 1982; c) alla definizione dei piani di priorita' di intervento nell'ambito del piano decennale prevista dall'articolo 4 della legge n. 531 del 1982; d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori, l'assunzione di partecipazioni, e l'erogazione di contributi, previsti dall'articolo 6 della legge n. 531 del 1982; e) all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui all'articolo 14 della legge n. 531 del 1982; f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982; g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in concomitanza con la predisposizione del piano decennale, di cui all'articolo 15, comma settimo, della legge n. 531 del 1982; h) alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 15, comma ottavo, della legge n. 531 del 1982; i) alla definizione del programma triennale di interventi nell'ambito del piano decennale di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526; l) alla partecipazione in societa' per azioni con sede in Italia aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per cento del capitale, di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1982, n. 966; m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle concessionarie, di cui all'articolo 8, comma primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385; n) all'affidamento a trattativa privata a professionisti del compito di redigere progetti per un periodo di 3 anni di cui all'articolo 9 della legge n. 526 del 1985; o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle autostrade di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 7 febbraio 1961, n. 59; p) alla predisposizione di una relazione di carattere tecnicoeconomico sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di cui all'articolo 2, lettera h), della legge n. 59 del 1961; q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza sulla costruzione di autostrade o sull'esecuzione di lavori eccezionali di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge n. 59 del 1961; r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da societa' concessionarie di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382.
Nota all'art. 97: - La legge 12 agosto 1982, n. 531, recante "Piano decennale per la viabilita' di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1982, n. 223. Si trascrivono gli artt. 1, 2, 4, 6, 14 e 15: "Art. 1. - Il sistema viario di grande comunicazione e' composto: a) dalle autostrade, dai trafori alpini, dai raccordi autostradali; b) dalle strade che congiungono la rete viaria principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi, da quelle che costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale, ivi comprese quelle della Sicilia e Sardegna; c) dai principali collegamenti interregionali e dalle strade di collegamento con i porti di prima categoria e gli aeroporti di particolare importanza. Il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS, sentite le regioni interessate ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presenta alle Camere, per acquisire il parere delle competenti commissioni permanenti, uno schema di decreto di classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS adotta, con proprio decreto, entro i successivi trenta giorni, la classificazione di cui al precedente comma". "Art. 2. - Al fine di consentire la programmazione degli interventi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS, sentite le regioni e il consiglio di amministrazione dell'ANAS, elabora il piano decennale della viabilita' di grande comunicazione, tenendo conto del decreto di classificazione previsto dal secondo e terzo comma del precedente art. 1. Ai fini della elaborazione di tale piano, gli interventi e le relative scale di priorita', anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e all'art. 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sono individuati sulla base dei seguenti criteri generali: 1) completamento ed ammodernamento di itinerari di grande comunicazione; 2) realizzazione o ammodernamento di itinerari a servizio di infrastrutture portuali, aeroportuali, interportuali ed intermodali; 3) miglioramento di itinerari per i quali non esistono sufficiente viabilita' o mezzi di trasporto alternativo. Una quota non inferiore al 40 per cento del piano e' destinata alla viabilita' dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Al piano decennale cosi' elaborato devono essere garantite adeguate basi finanziarie ed a tal fine il piano stesso e' sottoposto, prima della presentazione alle Camere, al parere del CIPE. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano decennale e' presentato alle Camere per acquisire il parere delle competenti commissioni permanenti. Nella stesura del piano decennale si tiene conto degli interventi in corso nella viabilita' ANAS non inclusa nel sistema viario previsto dagli artt. 1 e 2 della presente legge e, allegate al piano decennale stesso, si trasmettono le relative previsioni per il triennio successivo alla data di inizio del piano. Il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS, ottenuto entro novanta giorni il parere delle competenti commissioni permanenti, adotta con proprio decreto il piano decennale. Per le modificazioni e le integrazioni che si rendessero necessarie, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS adotta i provvedimenti di sua competenza secondo la procedura prevista al comma precedente. Lo stato di attuazione ed il rispetto delle priorita' sono sottoposti annualmente all'esame del Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione dell'ANAS". "Art. 4. - Per gli anni finanziari 1982-87 e' stanziata la somma di lire 800 miliardi da iscrivere in quote annuali nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnate all'ANAS. Con tali fondi, da impiegare secondo i criteri e le modalita' di cui al precedente art. 2, l'ANAS, deve provvedere con priorita' alla realizzazione delle seguenti opere: a) completamento del tratto Grosseto-Livorno della strada statale Aurelia, per un importo di lire 100 miliardi; b) completamento e miglioramento dei servizi di sicurezza dell'itinerario E7 Orte-Cesena, per un importo di lire 100 miliardi; c) completamento dell'itinerario autostradale Roma-L'Aquila-Teramo, per un importo di lire 100 miliardi. In deroga a quanto previsto dal quinto comma dell'art. 2, il piano stralcio di cui al presente articolo, con osservanza di quanto previsto al terzo comma del medesimo art. 2, viene presentato alle Camere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e trasmesso alle competenti commissioni permanenti per il relativo parere. In detto piano stralcio il Ministro tiene conto in modo prioritario dell'integrazione necessaria per i lavori sulla strada statale Aurelia. Per il completamento dell'itinerario autostradale Roma-L'Aquila-Teramo, il direttore generale dell'ANAS si avvale del parere della commissione tecnico-finanziaria, costituita, in applicazione dell'art. 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e utilizza, fino alla completa ultimazione dei lavori autostradali, il personale assunto ai sensi dell'art. 6 del decreto stesso, la cui definitiva destinazione sara' esaminata, in sede di convenzione, al momento dell'affidamento della gestione di detta autostrada. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 1982 di lire 50 miliardi si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario. Con legge finanziaria si provvede alla modulazione della spesa per i successivi anni finanziari". "Art. 6. - Per l'attuazione degli impegni assunti con la convenzione stipulata a Parigi il 23 febbraio 1973 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, relativa al traforo del Fre'jus e ratificata in data 8 marzo 1973, giusta la legge di autorizzazione 18 dicembre 1972, n. 878, l'ANAS provvede a realizzare il collegamento tra Bardonecchia e Rivoli e concorre ad assicurare i fondi necessari per far fronte ai maggiori oneri di costruzione del traforo rispetto a quelli originariamente previsti. A tali fini l'ANAS e' autorizzata: a) a realizzare i tronchi in nuova sede necessari per il collegamento di quelli gia' in costruzione tra Bardonecchia e Rivoli, affidando, mediante apposita convenzione, i lavori stessi alla Societa' italiana per il traforo autostradale del Fre'jus (SITAF) nella misura non inferiore al 40 per cento del relativo costo; b) ad assumere partecipazioni azionarie nella SITAF, sottoscrivendo azioni di nuova emissione per aumento del capitale sociale nella misura non superiore al 40 per cento del capitale stesso, anche in deroga all'art. 2441 del codice civile e fino a concorrenza della somma di lire 10 miliardi; c) ad erogare a titolo di contributo a carico dello Stato alla predetta societa' e subordinatamente all'assunzione delle partecipazioni di cui alla precedente lettera b), nel biennio 1982-83, l'ammontare complessivo di 40 miliardi di lire a parziale copertura degli oneri suppletivi risultanti dal piano finanziario aggiornato per la realizzazione del traforo; d) a promuovere iniziative volte a reperire fondi atti ad assicurare nella fase gestionale il miglior livello di servizio della infrastruttura, ivi compreso l'eventuale affidamento in concessione dell'esercizio e l'applicazione di relative particolari tariffe di pedaggio. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, l'ANAS e autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, in Italia o all'estero, anche con la Banca europea per gli investimenti, per l'ammontare netto di 450 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui sopra sono poste, a partire dall'esercizio finanziario 1983, a carico del bilancio dello Stato. Alle operazioni finanziarie di cui sopra si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 41, legge 21 dicembre 1978, n. 843". "Art. 14. - Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli della presente legge, la sospensione della costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori, disposta dall'art. 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, deve intendersi riferita ai soli lavori di primo impianto, con esclusione degli eventuali successivi interventi di adeguamento, tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni viarie e di raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio. L'ANAS dovra' promuovere entro il 1983 le iniziative atte a conseguire al piu' presto l'unificazione degli attuali sistemi di esazione dei pedaggi, da parte delle societa' concessionarie interessate, allo scopo di assicurare, nel quadro di una organica e funzionale gestione della intera rete autostradale, la interconnessione diretta tra le diverse autostrade e tratti autostradali, con la conseguente eliminazione di barriere intermedie, per un costante adeguato miglioramento del servizio reso alla utenza". "Art. 15. - In attesa della legge di riordino del settore autostradale ed in pendenza del perfezionamento degli atti aggiuntivi di cui al successivo terzo comma, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1982. Per tale intervento e' assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per gli esercizi 1981 e 1982 la somma di lire 240 miliardi. Per far fronte inoltre all'ulteriore accertato fabbisogno di lire 80 miliardi connesso all'applicazione dell'art. 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, e' assegnata all'ANAS per l'anno finanziario 1982 una somma di pari importo. All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede: a) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 del Ministero del tesoro; b) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 del Ministero del tesoro; c) per lire 120 miliardi, a valere sulle disponibilita' esistenti ed in formazione sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa sara' stipulato con ciascun ente concessionario di autostrade di trafori, ad eccezione dei consorzi per l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela, un atto aggiuntivo alla vigente convenzione che preveda gli adeguamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, nonche' la regolamentazione di tutti i rapporti connessi ad eventuali trasferimenti di concessioni di autostrade contigue, da porre in essere mediante accorpamento volontario delle societa' interessate, ivi compresa la realizzazione, in analogia e ad estensione di quanto disposto al precedente art. 14, dei completamenti delle opere previste dalle concessioni originarie. I piani di rimborso allo Stato dei debiti di cui all'art. 5, legge 23 luglio 1980, n. 389, da parte dei concessionari, al netto dei versamenti da ciascuna societa' effettuati ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno articolati sulla base di quote annue rapportate alle previste risorse derivanti dalla gestione. I concessionari debitori sono tenuti a versare al Fondo centrale di garanzia, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'intera quota prevista in piano finanziario a titolo di rimborso del debito verso lo Stato. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione delle autostrade assentite al consorzio unico siciliano di cui al successivo art. 16, alla societa' Tangenziale di Napoli S.p.a. e alla societa' Autostrade meridionali S.p.a.: a) (Abrogata); b) fino all'emanazione della legge di riordino del settore autostradale e' istituito sulle tariffe di pedaggio un sovraprezzo di una lira a chilometro per i motoveicoli, le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; di tre lire a chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata o superiori a due assi. I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonche' dai sovrapprezzi di cui al comma precedente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e successivamente al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalita' che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle societa' concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32. Con la presentazione del piano di cui all'art. 2 della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, potra' procedere alla revisione e ristrutturazione del sistema delle tariffe di pedaggio. Tale revisione e ristrutturazione non dovra' comportare alcuna riduzione nel preesistente gettito di introiti di pedaggio di ciascuna concessionaria. In vista dell'emanazione della legge di riordino del settore autostradale, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS ed il Ministro del tesoro presenteranno al Parlamento entro il 30 giugno 1983 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune societa' concessionarie tra quelle indicate all'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento delle relative concessioni ad una o piu' societa' di gestione a partecipazione pubblica, o, in alternativa, il loro accorpamento con societa' concessionarie gia' operanti. Ove tali proposte non venissero formulate entro i termini previsti e fino a quando non saranno definiti i provvedimenti legislativi e amministrativi all'uopo necessari, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane sospendera' i pagamenti in favore delle societa' sopra indicate". - L'art. 4 della legge 28 dicembre 1982, n. 966 (Partecipazione dell'ANAS a societa aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di opere viarie in territorio estero), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1983, n. 6, e' il seguente: "Art. 4. - Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, l'ANAS puo' avvalersi di consulenti tecnici esterni di idonea e provata capacita', specializzati nello studio, nella progettazione e nella direzione dei lavori di infrastrutture stradali e autostradali. L'ANAS pua' altresi' partecipare a societa' per azioni con sede in Italia, aventi per fine lo studio. la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero. La partecipazione e' di volta in volta autorizzata, nel limite massimo del 10 per cento del capitale sociale, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del commercio estero, considerando le esigenze di partecipazione in relazione al conseguimento degli obiettivi specifici e definiti oggetto dell'autorizzazione di cui all'art. 1 e di quelli dell'Azienda". - L'art. 8 della legge n. 385 del 1968 recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali" (Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1968, n. 96), e' il seguente: "Art. 8. - I contributi trentennali a carico dello Stato, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'ANAS ai sensi dell'art. 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729, che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non risultino ancora corrisposti alla societa' concessionaria, saranno liquidati alla societa' stessa alle seguenti date: a) entro il 30 giugno 1968, il contributo stanziato sino a tutto il 31 dicembre 1967; b) al 30 giugno degli anni 1968, 1969, 1970 e 1971, il contributo stanziato nell'anno stesso. La corresponsione dei contributi e' subordinata alla condizione che la societa' non sia incorsa in uno dei casi di decadenza previsti dalla convenzione ed ha luogo in misura rapportata al costo delle opere effettivamente eseguite alle date anzidette, qualora, per giustificati motivi, non risultino osservati, a tali date, i tempi di esecuzione stabiliti nella convenzione stessa". - La legge 7 febbraio 1961, n. 59, recante "Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1961, n. 59. Il testo degli articoli 2 e 24 e' il seguente: "Art. 2. - All'ANAS sono attribuiti i seguenti compiti: a) gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; b) predisporre i programmi di sviluppo delle strade ed autostrade di cui alla precedente lettera a), e darvi attuazione mediante costruzione di nuove strade statali ed autostrade, sia direttamente che in concessione, nonche' realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade, delle autostrade statali e della relativa segnaletica; c) vigilare sulla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione; d) curare l'acquisto, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade ed autostrade statali; e) presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, adottare i provveddnenti ritenuti necessari a tal fine; f) formare e tenere aggiornato un elenco delle strade statali e delle autostrade; g) attendere e partecipare a studi, a rilevazioni statistiche ed a prove sperimentali nella materia attinente alla tecnica delle costruzioni stradali, del traffico e della circolazione; h) pubblicare ogni anno una relazione di carattere tecnico economico sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici che saranno fissati dal regolamento, in esso compresi quelli relativi alla precedente lettera g)". "Art. 24. - Il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'ANAS, ove ricorrano particolari esigenze di servizio, e' autorizzato ad istituire speciali uffici periferici per la vigilanza di lavori di costruzione di autostrade o di lavori di carattere eccezionale e di particolare rilievo che si eseguano sia a cura diretta dell'ANAS, sia in concessione. L'eventuale istituzione di tali uffici e' disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'ANAS, sentito il Consiglio di amministrazione dell'ANAS, e per un tempo non superiore alla durata dei lavori ai quali ciascun ufficio dovra' essere proposto. Gli stessi uffici speciali non possono comunque funzionare contemporaneamente in numero superiore ad un terzo del complessivo numero dei compartimenti della viabilita e delle sezioni staccate dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di cui alla tabella A annessa alla presente legge e non possono comportare alcun aumento dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade". - L'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, recante "Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali" (Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1961, n. 200), e' il seguente: "Art. 3. - Gli enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della presente legge possono contrarre mutui della durata massima di trenta anni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', con l'Istituto mobiliare italiano, con le Casse di risparmio, con i Monti di credito su pegno di prima categoria ed i loro istituti finanziari, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e con gli enti e gli istituti di assicurazione e di previdenza i quali sono autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie. I concessionari suddetti, anche in deroga all'art. 2410 del codice civile, sono autorizzati ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione. L'emissione e' subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che puo' autorizzare la quotazione presso le borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli istituti di credito e le banche di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni stesse. I mutui contratti e le obbligazioni emesse ai sensi dei precedenti commi da consorzi o da societa' per azioni, a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonche' da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo statale calcolato al tasso previsto del piano finanziario medesimo. In relazione alla garanzia prestata dallo Stato, si applicano le norme dell'art. 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144. I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'art. 18, n. 5, del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225. La garanzia dello Stato, di cui innanzi, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti. A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore. Gli enti concessionari di cui al precedente terzo comma, potranno altresi' previa autorizzazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per il tramite degli istituti di cui al primo comma del presente articolo. Nei limiti del 50 per cento dell'investimento complessivo risultante dal piano finanziario, i conseguenti impegni assunti dagli enti concessionari potranno essere garantiti dallo Stato per quanto riguarda il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi mediante decreto del Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Alle anzidette operazioni di finanziamento estero si applicano le disposizioni previste dal primo comma del successivo art. 8, anche per quanto concerne gli interessi derivanti dai finanziamenti stessi. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui al quinto e sesto comma del presente articolo. Il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale delle societa' concessionarie o della maggioranza delle societa' facenti parte dei consorzi di cui al precedente comma fa cessare la garanzia dello Stato prevista ai commi terzo e settimo". - La legge n. 382 del 1968 recante "Norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1968, n. 96. Per il testo dell'art. 1 si veda il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 729 del 1961 alla nota precedente.