Art. 97.
                          Funzioni soppresse
  1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
  a)  alla  classificazione  delle infrastrutture  viarie  di  grande
comunicazione di  cui all'articolo 1  della legge 12 agosto  1982, n.
531;
  b) all'elaborazione del piano  decennale di grande comunicazione di
cui all'articolo 2 della legge n. 531 del 1982;
  c)  alla   definizione  dei   piani  di  priorita'   di  intervento
nell'ambito del piano decennale  prevista dall'articolo 4 della legge
n. 531 del 1982;
  d)   agli  interventi   per  il   Frejus,  concernenti   i  lavori,
l'assunzione  di   partecipazioni,  e  l'erogazione   di  contributi,
previsti dall'articolo 6 della legge n. 531 del 1982;
  e)   all'unificazione  dei   sistemi   di   esazione  dei   pedaggi
autostradali, di cui all'articolo 14 della legge n. 531 del 1982;
  f) alla contribuzione al fabbisogno  del Fondo centrale di garanzia
di cui all'articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982;
  g)  al   riordino  del  sistema   delle  tariffe  di   pedaggio  in
concomitanza  con  la predisposizione  del  piano  decennale, di  cui
all'articolo 15, comma settimo, della legge n. 531 del 1982;
  h)  alla relazione  al  Parlamento di  cui  all'articolo 15,  comma
ottavo, della legge n. 531 del 1982;
  i)  alla   definizione  del   programma  triennale   di  interventi
nell'ambito del piano  decennale di cui all'articolo 6  della legge 3
ottobre 1985, n. 526;
  l) alla  partecipazione in societa'  per azioni con sede  in Italia
aventi  per fine  lo studio,  la progettazione,  la costruzione  e la
temporanea gestione  di autostrade  in territorio estero,  nel limite
del 10 per  cento del capitale, di cui all'articolo  4 della legge 28
dicembre 1982, n. 966;
  m) al  versamento dei contributi  trentennali a carico  dello Stato
non ancora versati alle concessionarie,  di cui all'articolo 8, comma
primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385;
  n)  all'affidamento  a  trattativa  privata  a  professionisti  del
compito  di  redigere progetti  per  un  periodo  di  3 anni  di  cui
all'articolo 9 della legge n. 526 del 1985;
  o) alla predisposizione  di un elenco delle strade  statali e delle
autostrade di cui all'articolo 2,  lettera f), della legge 7 febbraio
1961, n. 59;
  p)   alla   predisposizione   di   una   relazione   di   carattere
tecnicoeconomico  sull'attivita' svolta  nell'esercizio precedente  e
sui rilevamenti statistici  di cui all'articolo 2,  lettera h), della
legge n. 59 del 1961;
  q)  alla costituzione  di speciali  uffici periferici  di vigilanza
sulla  costruzione   di  autostrade   o  sull'esecuzione   di  lavori
eccezionali di cui all'articolo 24,  comma secondo, della legge n. 59
del 1961;
  r)  alla  concessione  della  garanzia  per  mutui  e  obbligazioni
contratti  da societa'  concessionarie  di cui  all'articolo 3  della
legge 24 luglio  1961, n. 729, e all'articolo 1  della legge 28 marzo
1968, n. 382.
 
          Nota all'art. 97:
            -  La  legge  12  agosto  1982,  n.  531,  recante "Piano
          decennale per  la  viabilita'  di  grande  comunicazione  e
          misure   di   riassetto   del   settore  autostradale",  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1982, n. 223.
          Si trascrivono gli artt. 1, 2, 4, 6, 14 e 15:
            "Art. 1. - Il sistema viario di grande  comunicazione  e'
          composto:
             a)  dalle  autostrade,  dai trafori alpini, dai raccordi
          autostradali;
             b)  dalle  strade  che  congiungono   la   rete   viaria
          principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi, da
          quelle  che costituiscono le grandi direttrici del traffico
          nazionale, ivi comprese quelle della Sicilia e Sardegna;
             c) dai principali collegamenti  interregionali  e  dalle
          strade di collegamento con i porti di prima categoria e gli
          aeroporti di particolare importanza.
            Il  Ministro  dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS,
          sentite  le  regioni  interessate  ed   il   consiglio   di
          amministrazione    dell'ANAS,    entro    novanta    giorni
          dall'entrata in vigore della presente legge  presenta  alle
          Camere,   per   acquisire   il   parere   delle  competenti
          commissioni  permanenti,   uno   schema   di   decreto   di
          classificazione   delle  infrastrutture  viarie  di  grande
          comunicazione.
            Trascorsi  sessanta  giorni   dalla   presentazione,   il
          Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS adotta,
          con  proprio  decreto, entro i successivi trenta giorni, la
          classificazione di cui al precedente comma".
            "Art. 2. - Al fine di consentire la programmazione  degli
          interventi    nell'ambito    delle    risorse   finanziarie
          disponibili, il Ministro dei lavori pubblici  -  Presidente
          dell'ANAS,   sentite   le   regioni   e   il  consiglio  di
          amministrazione dell'ANAS, elabora il piano decennale della
          viabilita'  di  grande  comunicazione,  tenendo  conto  del
          decreto  di  classificazione  previsto  dal secondo e terzo
          comma del precedente art. 1.
            Ai fini della elaborazione di tale piano, gli  interventi
          e  le  relative  scale  di  priorita', anche in deroga alle
          disposizioni di cui all'art.   11  della  legge  28  aprile
          1971, n. 287, e all'art. 18-bis del decreto-legge 13 agosto
          1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  16 ottobre 1975, n. 492, sono individuati sulla base
          dei seguenti criteri generali:
             1)  completamento  ed  ammodernamento  di  itinerari  di
          grande comunicazione;
             2)   realizzazione   o  ammodernamento  di  itinerari  a
          servizio   di   infrastrutture   portuali,    aeroportuali,
          interportuali ed intermodali;
             3)  miglioramento  di itinerari per i quali non esistono
          sufficiente viabilita' o mezzi di trasporto alternativo.
            Una quota non inferiore al 40  per  cento  del  piano  e'
          destinata  alla  viabilita' dei territori di cui all'art. 1
          del  testo  unico  delle   leggi   sugli   interventi   nel
          Mezzogiorno  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
            Al  piano  decennale  cosi'   elaborato   devono   essere
          garantite  adeguate basi finanziarie ed a tal fine il piano
          stesso  e'  sottoposto,  prima  della  presentazione   alle
          Camere, al parere del CIPE.
            Entro  dodici  mesi dall'entrata in vigore della presente
          legge, il piano decennale e'  presentato  alle  Camere  per
          acquisire    il   parere   delle   competenti   commissioni
          permanenti. Nella stesura  del  piano  decennale  si  tiene
          conto  degli  interventi in corso nella viabilita' ANAS non
          inclusa nel sistema viario previsto dagli artt. 1 e 2 della
          presente legge e, allegate al piano  decennale  stesso,  si
          trasmettono   le   relative   previsioni  per  il  triennio
          successivo alla data di inizio del piano.
            Il Ministro dei lavori pubblici -  Presidente  dell'ANAS,
          ottenuto  entro  novanta  giorni il parere delle competenti
          commissioni permanenti, adotta con proprio decreto il piano
          decennale.
            Per le modificazioni e le integrazioni che si  rendessero
          necessarie,  il  Ministro  dei lavori pubblici - Presidente
          dell'ANAS adotta i provvedimenti di sua competenza  secondo
          la procedura prevista al comma precedente.
            Lo  stato  di  attuazione  ed il rispetto delle priorita'
          sono sottoposti annualmente  all'esame  del  Parlamento  in
          sede   di   presentazione   del   bilancio   di  previsione
          dell'ANAS".
            "Art. 4. - Per gli anni finanziari 1982-87  e'  stanziata
          la somma di lire 800 miliardi da iscrivere in quote annuali
          nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero dei
          lavori pubblici per essere  assegnate  all'ANAS.  Con  tali
          fondi, da impiegare secondo i criteri e le modalita' di cui
          al precedente art. 2, l'ANAS, deve provvedere con priorita'
          alla realizzazione delle seguenti opere:
             a)   completamento  del  tratto  Grosseto-Livorno  della
          strada  statale  Aurelia,  per  un  importo  di  lire   100
          miliardi;
             b)   completamento   e   miglioramento  dei  servizi  di
          sicurezza dell'itinerario E7 Orte-Cesena, per un importo di
          lire 100 miliardi;
             c)    completamento     dell'itinerario     autostradale
          Roma-L'Aquila-Teramo, per un importo di lire 100 miliardi.
            In deroga a quanto previsto dal quinto comma dell'art. 2,
          il   piano  stralcio  di  cui  al  presente  articolo,  con
          osservanza di quanto previsto al terzo comma  del  medesimo
          art.  2,  viene presentato alle Camere, entro trenta giorni
          dall'entrata in vigore della presente  legge,  e  trasmesso
          alle  competenti  commissioni  permanenti  per  il relativo
          parere. In detto piano stralcio il Ministro tiene conto  in
          modo  prioritario dell'integrazione necessaria per i lavori
          sulla strada statale Aurelia.
            Per   il   completamento   dell'itinerario   autostradale
          Roma-L'Aquila-Teramo,  il  direttore  generale dell'ANAS si
          avvale del parere  della  commissione  tecnico-finanziaria,
          costituita,  in  applicazione dell'art. 7 del decreto-legge
          10  febbraio  1977,  n.  19,  convertito  in   legge,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  aprile  1977,  n.  106,  e
          utilizza,  fino  alla  completa  ultimazione   dei   lavori
          autostradali, il personale assunto ai sensi dell'art. 6 del
          decreto   stesso,  la  cui  definitiva  destinazione  sara'
          esaminata,   in   sede   di   convenzione,    al    momento
          dell'affidamento della gestione di detta autostrada.
            All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo
          per   il   1982   di  lire  50  miliardi  si  provvede  con
          corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello  stato  di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del tesoro per il
          medesimo esercizio finanziario.
            Con legge finanziaria si provvede alla modulazione  della
          spesa per i successivi anni finanziari".
            "Art.  6. - Per l'attuazione degli impegni assunti con la
          convenzione stipulata a Parigi il 23 febbraio 1973  tra  la
          Repubblica  italiana  e la Repubblica francese, relativa al
          traforo del Fre'jus e ratificata  in  data  8  marzo  1973,
          giusta la legge di autorizzazione 18 dicembre 1972, n. 878,
          l'ANAS   provvede   a   realizzare   il   collegamento  tra
          Bardonecchia e Rivoli e  concorre  ad  assicurare  i  fondi
          necessari  per  far fronte ai maggiori oneri di costruzione
          del traforo rispetto a quelli originariamente  previsti.  A
          tali fini l'ANAS e' autorizzata:
             a) a realizzare i tronchi in nuova sede necessari per il
          collegamento di quelli gia' in costruzione tra Bardonecchia
          e  Rivoli,  affidando,  mediante  apposita  convenzione,  i
          lavori  stessi  alla  Societa'  italiana  per  il   traforo
          autostradale del Fre'jus (SITAF) nella misura non inferiore
          al 40 per cento del relativo costo;
             b)  ad  assumere  partecipazioni  azionarie nella SITAF,
          sottoscrivendo azioni di nuova emissione  per  aumento  del
          capitale sociale nella misura non superiore al 40 per cento
          del  capitale  stesso,  anche  in  deroga all'art. 2441 del
          codice civile e fino a concorrenza della somma di  lire  10
          miliardi;
             c)  ad  erogare  a  titolo  di contributo a carico dello
          Stato   alla   predetta   societa'    e    subordinatamente
          all'assunzione  delle partecipazioni di cui alla precedente
          lettera b), nel biennio 1982-83, l'ammontare complessivo di
          40 miliardi  di  lire  a  parziale  copertura  degli  oneri
          suppletivi  risultanti dal piano finanziario aggiornato per
          la realizzazione del traforo;
             d) a promuovere iniziative volte a reperire  fondi  atti
          ad  assicurare  nella fase gestionale il miglior livello di
          servizio della  infrastruttura,  ivi  compreso  l'eventuale
          affidamento  in concessione dell'esercizio e l'applicazione
          di relative particolari tariffe di pedaggio.
            Per  far  fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del
          presente articolo, l'ANAS e autorizzata a contrarre  mutui,
          anche  obbligazionari, in Italia o all'estero, anche con la
          Banca europea per gli investimenti, per  l'ammontare  netto
          di  450  miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85.
          Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui
          di  cui  sopra  sono  poste,   a   partire   dall'esercizio
          finanziario 1983, a carico del bilancio dello Stato.
            Alle  operazioni finanziarie di cui sopra si applicano le
          norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 41,
          legge 21 dicembre 1978, n. 843".
            "Art. 14. - Fermo restando quanto disposto dai precedenti
          articoli  della  presente  legge,  la   sospensione   della
          costruzione  di  nuove  autostrade,  tratte  autostradali e
          trafori, disposta dall'art.  18-bis  del  decreto-legge  13
          agosto   1975,   n.   376,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,  n.  492,  deve
          intendersi  riferita  ai soli lavori di primo impianto, con
          esclusione  degli  eventuali   successivi   interventi   di
          adeguamento,   tra  i  quali  la  realizzazione  di  corsie
          aggiuntive, di connessioni viarie e  di  raccordi  che  sia
          richiesta  da esigenze relative alla sicurezza del traffico
          o al mantenimento del livello di servizio.
            L'ANAS dovra' promuovere entro il 1983 le iniziative atte
          a conseguire al piu' presto  l'unificazione  degli  attuali
          sistemi  di  esazione  dei pedaggi, da parte delle societa'
          concessionarie interessate, allo scopo di  assicurare,  nel
          quadro  di  una organica e funzionale gestione della intera
          rete  autostradale,  la  interconnessione  diretta  tra  le
          diverse   autostrade   e   tratti   autostradali,   con  la
          conseguente eliminazione di  barriere  intermedie,  per  un
          costante  adeguato  miglioramento  del  servizio  reso alla
          utenza".
            "Art. 15. - In attesa della legge di riordino del settore
          autostradale ed in pendenza del perfezionamento degli  atti
          aggiuntivi  di  cui al successivo terzo comma, l'intervento
          del Fondo centrale di  garanzia  per  le  autostrade  e  le
          ferrovie  metropolitane  di  cui  all'art. 1 della legge 23
          luglio  1980,  n.  389,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,  e'  prorogato  al 31 dicembre 1982. Per tale
          intervento e' assegnata al Fondo centrale di  garanzia  per
          le  autostrade e le ferrovie metropolitane per gli esercizi
          1981 e 1982 la somma di lire 240 miliardi. Per  far  fronte
          inoltre  all'ulteriore  accertato  fabbisogno  di  lire  80
          miliardi connesso all'applicazione dell'art. 4 della  legge
          23  luglio  1980,  n. 389, e' assegnata all'ANAS per l'anno
          finanziario 1982 una somma di pari importo.
            All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede:
             a) per lire 100 miliardi, con  corrispondente  riduzione
          del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per
          l'esercizio finanziario 1981 del Ministero del tesoro;
             b)  per  lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione
          del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per
          l'esercizio finanziario 1982 del Ministero del tesoro;
             c)  per lire 120 miliardi, a valere sulle disponibilita'
          esistenti ed in formazione sul conto corrente  infruttifero
          denominato   conto   speciale  per  il  ripianamento  degli
          squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art.
          1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in
          legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979,  n.
          51, e successive modificazioni e integrazioni.
            Per  accedere  ai benefici previsti dalla presente legge,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa
          sara'  stipulato  con  ciascun   ente   concessionario   di
          autostrade  di  trafori,  ad  eccezione  dei  consorzi  per
          l'autostrada     Messina-Palermo,     per      l'autostrada
          Messina-Catania  e  per l'autostrada Siracusa-Gela, un atto
          aggiuntivo  alla  vigente  convenzione  che   preveda   gli
          adeguamenti  alle  disposizioni  contenute  nella  presente
          legge, nonche' la  regolamentazione  di  tutti  i  rapporti
          connessi  ad  eventuali  trasferimenti  di  concessioni  di
          autostrade  contigue,   da   porre   in   essere   mediante
          accorpamento  volontario  delle  societa'  interessate, ivi
          compresa la realizzazione, in analogia e ad  estensione  di
          quanto  disposto  al  precedente art. 14, dei completamenti
          delle opere previste dalle concessioni originarie.
            I piani di rimborso allo Stato dei debiti di cui all'art.
          5,  legge  23  luglio  1980,   n.   389,   da   parte   dei
          concessionari, al netto dei versamenti da ciascuna societa'
          effettuati  ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 23 dicembre
          1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 19 febbraio 1979, n. 51, e  successive  modificazioni
          ed  integrazioni,  saranno  articolati  sulla base di quote
          annue rapportate  alle  previste  risorse  derivanti  dalla
          gestione.    I concessionari debitori sono tenuti a versare
          al Fondo centrale di garanzia,  entro  il  31  dicembre  di
          ciascun  anno, l'intera quota prevista in piano finanziario
          a titolo di rimborso del debito verso lo Stato.
            Con decorrenza  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione
          delle  autostrade assentite al consorzio unico siciliano di
          cui al successivo art. 16,  alla  societa'  Tangenziale  di
          Napoli   S.p.a.  e  alla  societa'  Autostrade  meridionali
          S.p.a.:
             a) (Abrogata);
             b) fino  all'emanazione  della  legge  di  riordino  del
          settore autostradale e' istituito sulle tariffe di pedaggio
          un  sovraprezzo di una lira a chilometro per i motoveicoli,
          le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci  fino  a  25
          quintali  di  portata  o  fino  a  due  assi; di tre lire a
          chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata
          o superiori a due assi.
            I maggiori introiti da pedaggio derivanti  dall'eventuale
          eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a
          quelle previste in convenzione, nonche' dai sovrapprezzi di
          cui  al  comma  precedente, devono essere versati sul conto
          corrente infruttifero  denominato  conto  speciale  per  il
          ripianamento   degli   squilibri   economici   degli   enti
          autostradali   di  cui  all'art.  1  del  decreto-legge  23
          dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 febbraio 1979, n. 51, e  successive  modificazioni
          ed  integrazioni,  fino  alla copertura degli interventi di
          cui al primo comma, e successivamente al Fondo centrale  di
          garanzia  per  le  autostrade  e  le ferrovie metropolitane
          secondo  modalita'  che  saranno  stabilite  con   apposito
          decreto  del Ministro del tesoro e saranno dal Fondo stesso
          impiegati per il pagamento delle rate dei mutui contratti e
          delle obbligazioni  emesse  dalle  societa'  concessionarie
          autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.
            Con  decorrenza  dall'entrata  in  vigore  della presente
          legge e' abrogato l'art. 1 del  decreto-legge  23  dicembre
          1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  19 febbraio 1979, n. 51, come modificato dall'art. 1
          del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661,  convertito  in
          legge,  con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
          32.
            Con la presentazione del piano di cui  all'art.  2  della
          presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con il Ministro del tesoro, potra' procedere alla revisione
          e  ristrutturazione  del sistema delle tariffe di pedaggio.
          Tale revisione e  ristrutturazione  non  dovra'  comportare
          alcuna  riduzione  nel  preesistente gettito di introiti di
          pedaggio di ciascuna concessionaria.
            In vista dell'emanazione  della  legge  di  riordino  del
          settore  autostradale,  il  Ministro  dei lavori pubblici -
          Presidente   dell'ANAS   ed   il   Ministro   del    tesoro
          presenteranno  al  Parlamento  entro  il 30 giugno 1983 una
          relazione sullo stato di attuazione della presente legge  e
          sulla   situazione  economica  e  finanziaria  del  settore
          autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari
          di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per  talune
          societa'  concessionarie tra quelle indicate all'art. 5 del
          decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in  legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge  2  ottobre 1981, n. 544,
          insufficienti  coperture  dell'indebitamento   in   essere,
          forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento
          delle  relative  concessioni  ad  una  o  piu'  societa' di
          gestione a partecipazione pubblica, o, in  alternativa,  il
          loro   accorpamento   con   societa'   concessionarie  gia'
          operanti.
            Ove tali proposte non venissero formulate entro i termini
          previsti  e  fino  a  quando   non   saranno   definiti   i
          provvedimenti   legislativi   e   amministrativi   all'uopo
          necessari, il Fondo centrale di garanzia per le  autostrade
          e  le  ferrovie  metropolitane  sospendera'  i pagamenti in
          favore delle societa' sopra indicate".
            -  L'art.  4  della  legge  28  dicembre  1982,  n.   966
          (Partecipazione  dell'ANAS  a  societa  aventi  per fine lo
          studio, la progettazione e la costruzione di  opere  viarie
          in  territorio estero), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          7 gennaio 1983, n. 6, e' il seguente:
            "Art.  4.  -  Per  lo  svolgimento delle attivita' di cui
          all'art. 1, l'ANAS puo'  avvalersi  di  consulenti  tecnici
          esterni  di idonea e provata capacita', specializzati nello
          studio, nella progettazione e nella direzione dei lavori di
          infrastrutture stradali e autostradali.
            L'ANAS pua' altresi' partecipare a  societa'  per  azioni
          con   sede  in  Italia,  aventi  per  fine  lo  studio.  la
          progettazione, la costruzione e la temporanea  gestione  di
          autostrade in territorio estero.
            La  partecipazione  e' di volta in volta autorizzata, nel
          limite massimo del 10 per cento del capitale  sociale,  con
          decreto  del  Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
          il Ministro del tesoro e  con  il  Ministro  del  commercio
          estero,  considerando  le  esigenze  di  partecipazione  in
          relazione al  conseguimento  degli  obiettivi  specifici  e
          definiti oggetto dell'autorizzazione di cui all'art. 1 e di
          quelli dell'Azienda".
            -   L'art.  8  della  legge  n.  385  del  1968  recante:
          "Modifiche ed integrazioni alla legge 24  luglio  1961,  n.
          729,  concernente  il piano di nuove costruzioni stradali e
          autostradali" (Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1968,  n.  96),
          e' il seguente:
            "Art. 8. - I contributi trentennali a carico dello Stato,
          iscritti nello stato di previsione della spesa dell'ANAS ai
          sensi  dell'art.    20  della legge 24 luglio 1961, n. 729,
          che, successivamente all'entrata in vigore  della  presente
          legge,  non  risultino  ancora  corrisposti  alla  societa'
          concessionaria, saranno liquidati alla societa' stessa alle
          seguenti date:
             a) entro il 30 giugno 1968, il contributo stanziato sino
          a tutto il 31 dicembre 1967;
             b) al 30 giugno degli anni 1968, 1969, 1970 e  1971,  il
          contributo stanziato nell'anno stesso.
            La  corresponsione  dei  contributi  e'  subordinata alla
          condizione che la societa' non sia incorsa in uno dei  casi
          di  decadenza  previsti  dalla  convenzione  ed ha luogo in
          misura  rapportata  al  costo  delle  opere  effettivamente
          eseguite  alle  date  anzidette,  qualora, per giustificati
          motivi, non risultino osservati, a tali date,  i  tempi  di
          esecuzione stabiliti nella convenzione stessa".
            - La legge 7 febbraio 1961, n. 59, recante "Riordinamento
          strutturale  e  revisione  dei  ruoli organici dell'Azienda
          nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)"  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  7  marzo  1961, n. 59. Il testo
          degli articoli 2 e 24 e' il seguente:
            "Art. 2. - All'ANAS sono attribuiti i seguenti compiti:
             a)  gestire  le  strade  e  le  autostrade   statali   e
          provvedere    alla    loro    manutenzione    ordinaria   e
          straordinaria;
             b) predisporre i programmi di sviluppo delle  strade  ed
          autostrade  di  cui  alla  precedente  lettera  a), e darvi
          attuazione mediante costruzione di nuove strade statali  ed
          autostrade,  sia  direttamente  che in concessione, nonche'
          realizzare  il  progressivo  miglioramento  ed  adeguamento
          della  rete  delle strade, delle autostrade statali e della
          relativa segnaletica;
             c)  vigilare  sulla esecuzione dei lavori di costruzione
          delle opere date in concessione e controllare  la  gestione
          delle  autostrade  il  cui  esercizio  sia  stato  dato  in
          concessione;
             d) curare l'acquisto, la conservazione, il miglioramento
          e l'incremento dei beni mobili  ed  immobili  destinati  al
          servizio delle strade ed autostrade statali;
             e)   presiedere   all'attuazione   delle   leggi  e  dei
          regolamenti concernenti  la  tutela  del  patrimonio  delle
          strade e delle autostrade statali, adottare i provveddnenti
          ritenuti necessari a tal fine;
             f)  formare  e  tenere aggiornato un elenco delle strade
          statali e delle autostrade;
             g)  attendere  e  partecipare  a  studi,  a  rilevazioni
          statistiche ed a prove sperimentali nella materia attinente
          alla  tecnica  delle  costruzioni  stradali, del traffico e
          della circolazione;
             h) pubblicare  ogni  anno  una  relazione  di  carattere
          tecnico   economico  sull'attivita'  svolta  nell'esercizio
          precedente e sui rilevamenti statistici che saranno fissati
          dal regolamento, in  esso  compresi  quelli  relativi  alla
          precedente lettera g)".
            "Art. 24. - Il Ministro per i lavori pubblici, Presidente
          dell'ANAS,  ove ricorrano particolari esigenze di servizio,
          e' autorizzato ad istituire speciali uffici periferici  per
          la  vigilanza  di  lavori di costruzione di autostrade o di
          lavori di carattere eccezionale e  di  particolare  rilievo
          che  si  eseguano  sia  a  cura  diretta  dell'ANAS, sia in
          concessione.
            L'eventuale istituzione di tali uffici  e'  disposta  con
          decreto  del  Ministro  per  i  lavori pubblici, Presidente
          dell'ANAS,  sentito   il   Consiglio   di   amministrazione
          dell'ANAS,  e  per  un  tempo non superiore alla durata dei
          lavori ai quali ciascun ufficio dovra' essere proposto.
            Gli  stessi  uffici   speciali   non   possono   comunque
          funzionare  contemporaneamente  in  numero  superiore ad un
          terzo  del  complessivo  numero  dei  compartimenti   della
          viabilita  e  delle sezioni staccate dell'Azienda nazionale
          autonoma delle strade di cui alla tabella  A  annessa  alla
          presente  legge  e non possono comportare alcun aumento dei
          ruoli  organici  dell'Azienda  nazionale   autonoma   delle
          strade".
            -  L'art.  3  della legge 24 luglio 1961, n. 729, recante
          "Piano  di  nuove  costruzioni  stradali  ed  autostradali"
          (Gazzetta   Ufficiale  12  agosto  1961,  n.  200),  e'  il
          seguente:
            "Art. 3. - Gli enti che abbiano ottenuto  la  concessione
          di  costruzione  ed  esercizio di autostrade ai sensi della
          presente legge possono contrarre mutui della durata massima
          di trenta anni con il Consorzio di  credito  per  le  opere
          pubbliche,  con  l'Istituto  di  credito  per le imprese di
          pubblica utilita', con l'Istituto mobiliare  italiano,  con
          le  Casse  di risparmio, con i Monti di credito su pegno di
          prima  categoria  ed  i  loro  istituti  finanziari, con le
          sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche  e
          di  impianti di pubblica utilita' di cui alle leggi 6 marzo
          1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e con gli enti e gli
          istituti di assicurazione e  di  previdenza  i  quali  sono
          autorizzati  a  concedere  detti mutui anche in deroga alle
          loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano  le
          loro operazioni ordinarie.
            I  concessionari  suddetti, anche in deroga all'art. 2410
          del   codice   civile,   sono   autorizzati   ad   emettere
          obbligazioni  da  ammortizzare  in un periodo non superiore
          alla durata della concessione. L'emissione  e'  subordinata
          all'approvazione  del  Comitato  interministeriale  per  il
          credito ed il risparmio che puo' autorizzare la  quotazione
          presso  le  borse  italiane  delle obbligazioni stesse. Gli
          istituti di credito e le banche di cui alle lettere a), b),
          d) ed e) dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936,
          n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche
          in deroga alle  disposizioni  statutarie,  ad  assumere  le
          obbligazioni stesse.
            I  mutui  contratti e le obbligazioni emesse ai sensi dei
          precedenti commi da consorzi o da societa'  per  azioni,  a
          prevalente   capitale   pubblico,   concessionari   per  la
          costruzione e l'esercizio di autostrade,  nonche'  da  enti
          locali  o  da consorzi di enti locali per la costruzione di
          raccordi con la rete  autostradale,  sono  garantiti  dallo
          Stato  per  il  rimborso  del capitale e il pagamento degli
          interessi   fino   all'intero   importo   dell'investimento
          complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal
          piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo
          statale  calcolato  al tasso previsto del piano finanziario
          medesimo. In relazione alla garanzia prestata dallo  Stato,
          si  applicano  le  norme  dell'art.  2 della legge 8 aprile
          1954, n. 144.
            I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti
          sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti  di  cui
          all'art.  18,  n.  5, del regio decreto 5 febbraio 1931, n.
          225.
            La garanzia dello Stato, di cui innanzi, su richiesta del
          creditore    o    del    rappresentante    comune     degli
          obbligazionisti,   diventa  automaticamente  operante  dopo
          sessanta giorni dalle singole scadenze rateali,  risultanti
          dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora
          il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.
            A  seguito  dei  pagamenti effettuati al creditore o agli
          obbligazionisti, il Ministero del tesoro e'  surrogato  nei
          diritti che questi avevano nei confronti del debitore.
            Gli  enti concessionari di cui al precedente terzo comma,
          potranno altresi' previa  autorizzazione  con  decreto  del
          Ministro    per    il    tesoro,    sentito   il   Comitato
          interministeriale per il credito ed il risparmio, contrarre
          mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche  per
          il  tramite  degli  istituti  di  cui  al  primo  comma del
          presente  articolo.   Nei   limiti   del   50   per   cento
          dell'investimento    complessivo   risultante   dal   piano
          finanziario,  i  conseguenti  impegni  assunti  dagli  enti
          concessionari  potranno  essere  garantiti  dallo Stato per
          quanto riguarda il rimborso del  capitale  e  il  pagamento
          degli  interessi  mediante  decreto  del  Ministro  per  il
          tesoro, sentito il consiglio di amministrazione  dell'ANAS.
          Alle   anzidette  operazioni  di  finanziamento  estero  si
          applicano le disposizioni  previste  dal  primo  comma  del
          successivo  art. 8, anche per quanto concerne gli interessi
          derivanti dai finanziamenti stessi. Si applicano, altresi',
          le disposizioni di cui al quinto e sesto comma del presente
          articolo.
            Il venir meno  della  prevalenza  pubblica  nel  capitale
          delle  societa'  concessionarie  o  della maggioranza delle
          societa' facenti parte dei consorzi di  cui  al  precedente
          comma  fa cessare la garanzia dello Stato prevista ai commi
          terzo e settimo".
            - La legge n. 382 del 1968 recante "Norme  per  agevolare
          il finanziamento degli enti concessionari della costruzione
          e   dell'esercizio   di  autostrade"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1968,  n.  96.  Per  il  testo
          dell'art.  1  si veda il comma 3 dell'art. 3 della legge n.
          729 del 1961 alla nota precedente.