Art. 97
Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' al
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del
Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune
misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione,
alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre
2010 relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle
banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonche' al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete
metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla
circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello
dell'Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticita' e
dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete metalliche
in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono
affinche' siano individuate quelle false e quelle inidonee alla
circolazione.
2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del
contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di
pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari
finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonche' gli operatori
economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al
pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:
a) i soggetti la cui attivita' consiste nel cambiare
banconote o monete metalliche di altre valute;
b) i soggetti che svolgono attivita' di custodia e/o
trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b),
del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente
all'esercizio dell'attivita' di trattamento del denaro contante;
c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino',
che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al
pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote
nei limiti di dette attivita' accessorie;
3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono
svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea
(ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni
relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle banconote
denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete
metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente
alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n.
1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal
Regolamento (UE) n. 1210/2010.
4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote
e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali
hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e
le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita' indicate al
comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete
metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla
circolazione ma che non risultano sospette di falsita' e ne
corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete
metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al
Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano
inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate e'
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della
Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.
La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che
risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate e'
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In
relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non
adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o
sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle
non possono essere rimborsate.
6. Al "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" presso
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco
pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002
C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:
ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere
contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;
effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)
n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete
metalliche in euro;
effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6,
paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;
formazione del personale in conformita' alle modalita' definite
dagli Stati membri.
7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del
contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti
dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16
settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e
dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle
banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei
gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della
Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la
Banca d'Italia puo' avvalersi, anche sulla base di appositi
protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del
predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad
esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli
ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che
ritengono necessari, nonche' prelevare esemplari di banconote
processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia;
in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un
proprio rappresentante alla verifica.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia,
il "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" e le altre
autorita' nazionali competenti, di cui al (( decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 26 settembre 2002 )), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271
del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d'intesa al
fine di coordinare (( le attivita' di cui al presente articolo e
all'articolo 8-bis )).
9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete
metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente
articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione
occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle
informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere,
nonche', relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure
necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.
1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del
Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n.
1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al
presente articolo, nonche' delle disposizione attuative di cui al
comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e
monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del
contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad
euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica,
in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.
11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui
casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della
Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle
disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del
contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo
specificato. Finche' non sia stato posto rimedio all'inosservanza
contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto in questione
di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote
interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del
gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione
a un'ispezione costituisce di per se' inosservanza ai sensi del
presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso
in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di
apparecchiatura per il trattamento delle banconote, cio' puo'
comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature
conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale
Europea.
12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della
Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle
disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di
altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento
sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse
possono avere per l'attivita' di vigilanza.
13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle
disposizioni attuative di cui al ((comma 9)), da parte di gestori del
contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e
il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle
rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro,
informano l'autorita' di controllo competente perche' valuti
l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa
vigente.
14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca
d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore
adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza
del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo.
b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 8-bis. (Disposizioni concernenti la custodia delle
banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita'). -
1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro
sospette di falsita' ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di
sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro
trasmissione all'Autorita' competente.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia
trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come
modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al
comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale
Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione
europea.
3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorita'
Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2
quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in
custodia nonche' quando le verifiche cui la trasmissione e'
finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote
custodite che presentano le medesime caratteristiche di
falsificazione.
4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita' ai
commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si
applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano
il custode a conservare presso di se' le cose e a presentarle a ogni
richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la restituzione
agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commi 2
e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita' in giudizio,
la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo
equivalente.
5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun compenso per la
custodia delle banconote in euro sospette di falsita' e la medesima
non e' tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto
di sequestro penale.
6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in
relazione alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a
5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto
gia' previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n. 154 e
dall'((articolo 8 del presente decreto)).
7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere
emanate disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il
loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e
processuale penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero
dell'Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle
banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 8-ter.(Segreto d'ufficio). - 1. Le notizie, le
informazioni e i dati in possesso delle autorita' pubbliche in
ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella presente sezione
sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica
amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorita'
soltanto per le finalita' istituzionali ad esse assegnate dalla
legge. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria
quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o
per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ((
convertito, con modificazioni )), dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 152 e' sostituito dal seguente:
«152. I gestori del contante trasmettono, per via
telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le
informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di
monete metalliche in euro sospette di falsita', secondo le
disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e
delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.».
b) il comma 153 e' sostituito dal seguente:
«153. In caso di violazione del comma 152 del presente
articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al
gestore del contante responsabile e' applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad
applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro.».
c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
«153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni
applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle
finanze di dati e informazioni.».
3. ((Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare))
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le
amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.