Art. 97 Sanzioni per la violazione di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili 1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate all'art. 96, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalita', anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del Regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo Regolamento.
Note all'art. 97: - Per il riferimento al testo della direttiva 2014/59/UE, vedasi nelle Note all'art. 1. - Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e 15 del citato Regolamento (UE) n. 1093/2010: "Art. 10 (Norme tecniche di regolamentazione). - 1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati, a norma dell'art. 290 TFUE, al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'art. 1, paragrafo 2, l'Autorita' puo' elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L'Autorita' sottopone i suoi progetti di norme tecniche all'approvazione della Commissione. Le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto e' limitato dagli atti legislativi su cui si basano. Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorita' effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L'Autorita' chiede altresi' il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all'art. 37. Se l'Autorita' presenta un progetto di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione lo trasmette senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione decide se approvarlo. La Commissione puo' approvare i progetti di norme tecniche di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione. Ove non intenda approvare il progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda approvarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorita', fornendo le ragioni della sua mancata approvazione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. Entro un termine di sei settimane, l'Autorita' puo' modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorita' invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio. Se, alla scadenza di tale termine di sei settimane, l'Autorita' non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa puo' adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla. La Commissione puo' modificare il contenuto di un progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall'Autorita' solo previo coordinamento con l'Autorita', come indicato nel presente articolo. 2. Ove l'Autorita' non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'art. 1, paragrafo 2, la Commissione puo' richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. 3. Solo ove l'Autorita' non presenti alla Commissione un progetto entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione puo' adottare una norma tecnica di regolamentazione mediante un atto delegato senza un progetto dell'Autorita'. La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresi' il parere o la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all'art. 37. La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di regolamentazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione invia il suo progetto di norma tecnica di regolamentazione all'Autorita'. Entro un termine di sei settimane, l'Autorita' puo' modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorita' invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio. Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorita' non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione puo' adottare la norma tecnica di regolamentazione. Se l'Autorita' ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione entro il termine di sei settimane, la Commissione puo' modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione in base alle modifiche proposte dall'Autorita' o adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti. La Commissione modifica il contenuto del progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall'Autorita' solo previo coordinamento con l'Autorita', come indicato nel presente articolo. 4. Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data indicata nel relativo atto." "Art. 15 (Norme tecniche di attuazione). - 1. L'Autorita' puo' elaborare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'art. 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'art. 1, paragrafo 2.Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto e' quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L'Autorita' sottopone i suoi progetti di norme tecniche di attuazione all'approvazione della Commissione. Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l'Autorita' effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L'Autorita' chiede altresi' il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all'art. 37. Se l'Autorita' presenta un progetto di norma tecnica di attuazione, la Commissione lo trasmette senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione, la Commissione decide se approvarlo. La Commissione puo' prorogare detto termine di un mese. La Commissione puo' approvare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione. Ove non intenda approvare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda approvarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorita', fornendo le ragioni della sua mancata approvazione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. Entro un termine di sei settimane, l'Autorita' puo' modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorita' invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio. Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quinto comma, l'Autorita' non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa puo' adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla. La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione elaborato dall'Autorita' solo previo coordinamento con l'Autorita', come indicato nel presente articolo. 2. Nei casi in cui l'Autorita' non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'art. 1, paragrafo 2, la Commissione puo' richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. 3. Solo ove l'Autorita' non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di attuazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione puo' adottare una norma tecnica di attuazione mediante un atto di esecuzione senza un progetto dell'Autorita'. La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresi' il parere o la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all'art. 37. La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione invia il progetto di norma tecnica di attuazione all'Autorita'. Entro un termine di sei settimane l'Autorita' puo' modificare il progetto di norma tecnica di attuazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorita' invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio. Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorita' non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione, la Commissione puo' adottare la norma tecnica di attuazione. Se l'Autorita' ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione entro tale termine di sei settimane, la Commissione puo' modificare il progetto di norma tecnica di attuazione in base alle modifiche proposte dall'Autorita' o adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti. La Commissione modifica il contenuto dei progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall'Autorita' solo previo coordinamento con l'Autorita', come indicato nel presente articolo. 4. Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data indicata nel relativo atto.".