Art. 97 
 
 
             Sanzioni per la violazione di disposizioni 
            dell'Unione europea direttamente applicabili 
 
  1. Nelle materie a cui si riferiscono  le  disposizioni  richiamate
all'art. 96, le sanzioni ivi previste si  applicano,  nella  medesima
misura e con le stesse modalita', anche in caso di inosservanza degli
atti delegati  o  delle  norme  tecniche  di  regolamentazione  e  di
attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva
2014/59/UE  o  degli  articoli  10  e  15  del  Regolamento  (UE)  n.
1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente
applicabili ai soggetti vigilati adottati ai  sensi  di  quest'ultimo
Regolamento. 
 
          Note all'art. 97: 
              -  Per  il  riferimento  al   testo   della   direttiva
          2014/59/UE, vedasi nelle Note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  10  e  15
          del citato Regolamento (UE) n. 1093/2010: 
              "Art. 10 (Norme tecniche di regolamentazione). - 1.  Se
          il  Parlamento  europeo  e  il  Consiglio   delegano   alla
          Commissione  il  potere  di  adottare  norme  tecniche   di
          regolamentazione mediante atti delegati, a norma  dell'art.
          290 TFUE, al fine di garantire  un'armonizzazione  coerente
          nei settori  specificati  negli  atti  legislativi  di  cui
          all'art.  1,  paragrafo  2,  l'Autorita'   puo'   elaborare
          progetti di norme tecniche di regolamentazione. L'Autorita'
          sottopone   i   suoi    progetti    di    norme    tecniche
          all'approvazione della Commissione. 
              Le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere
          tecnico,  non  implicano  decisioni  strategiche  o  scelte
          politiche e  il  loro  contenuto  e'  limitato  dagli  atti
          legislativi su cui si basano. 
              Prima  di  presentarli  alla  Commissione,  l'Autorita'
          effettua consultazioni  pubbliche  sui  progetti  di  norme
          tecniche di regolamentazione e analizza i potenziali  costi
          e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi  siano
          sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto  dei
          progetti di norme tecniche di regolamentazione  interessati
          o in relazione alla particolare  urgenza  della  questione.
          L'Autorita' chiede altresi'  il  parere  del  gruppo  delle
          parti interessate nel settore bancario di cui all'art. 37. 
              Se l'Autorita' presenta un progetto di norma tecnica di
          regolamentazione, la Commissione lo trasmette senza indugio
          al Parlamento europeo e al Consiglio. 
              Entro tre mesi dal ricevimento del  progetto  di  norma
          tecnica  di  regolamentazione,  la  Commissione  decide  se
          approvarlo. La Commissione puo'  approvare  i  progetti  di
          norme tecniche di regolamentazione  solo  in  parte  o  con
          modifiche,  se  necessario  per  tutelare   gli   interessi
          dell'Unione. 
              Ove non intenda approvare il progetto di norma  tecnica
          di regolamentazione o intenda approvarlo  in  parte  o  con
          modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorita', fornendo
          le ragioni della sua mancata approvazione o, a seconda  dei
          casi, delle modifiche apportate. Entro un  termine  di  sei
          settimane, l'Autorita' puo' modificare il progetto di norma
          tecnica di  regolamentazione  sulla  base  delle  modifiche
          proposte dalla  Commissione  e  ripresentarlo  come  parere
          formale  alla  Commissione.  L'Autorita'  invia  copia  del
          parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio. 
              Se, alla scadenza di tale  termine  di  sei  settimane,
          l'Autorita' non ha presentato  un  progetto  modificato  di
          norma  tecnica  di  regolamentazione  o  ha  presentato  un
          progetto di norma tecnica di regolamentazione modificato in
          modo  non  coerente  con  le   modifiche   proposte   dalla
          Commissione, questa  puo'  adottare  la  norma  tecnica  di
          regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti  o
          respingerla. 
              La Commissione  puo'  modificare  il  contenuto  di  un
          progetto di norma  tecnica  di  regolamentazione  elaborato
          dall'Autorita' solo previo coordinamento  con  l'Autorita',
          come indicato nel presente articolo. 
              2. Ove l'Autorita' non abbia presentato un progetto  di
          norma tecnica di regolamentazione entro il termine  fissato
          negli atti legislativi di cui all'art. 1, paragrafo  2,  la
          Commissione puo' richiedere il progetto in questione  entro
          un nuovo termine. 
              3. Solo ove l'Autorita' non presenti  alla  Commissione
          un progetto entro i termini conformemente al  paragrafo  2,
          la  Commissione  puo'  adottare  una   norma   tecnica   di
          regolamentazione  mediante  un  atto  delegato   senza   un
          progetto dell'Autorita'. 
              La Commissione  effettua  consultazioni  pubbliche  sui
          progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i
          potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni
          e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata  e
          all'impatto   dei   progetti   di   norme    tecniche    di
          regolamentazione   interessati   o   in   relazione    alla
          particolare urgenza della questione. La Commissione  chiede
          altresi' il parere o la consulenza del gruppo  delle  parti
          interessate nel settore bancario di cui all'art. 37. 
              La Commissione trasmette senza indugio il  progetto  di
          norma tecnica di regolamentazione al Parlamento  europeo  e
          al Consiglio. 
              La Commissione invia il suo progetto di  norma  tecnica
          di regolamentazione all'Autorita'. Entro un termine di  sei
          settimane, l'Autorita' puo' modificare il progetto di norma
          tecnica  di  regolamentazione  e  presentarlo  come  parere
          formale  alla  Commissione.  L'Autorita'  invia  copia  del
          parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio. 
              Se, alla scadenza del termine di sei settimane  di  cui
          al quarto comma, l'Autorita' non ha presentato un  progetto
          modificato  di  norma  tecnica  di   regolamentazione,   la
          Commissione   puo'   adottare   la   norma    tecnica    di
          regolamentazione. 
              Se l'Autorita' ha presentato un progetto modificato  di
          norma tecnica di regolamentazione entro il termine  di  sei
          settimane, la Commissione puo' modificare  il  progetto  di
          norma tecnica di regolamentazione in  base  alle  modifiche
          proposte dall'Autorita' o  adottare  la  norma  tecnica  di
          regolamentazione con le modifiche che  ritiene  pertinenti.
          La Commissione modifica il contenuto del progetto di  norma
          tecnica di regolamentazione elaborato  dall'Autorita'  solo
          previo coordinamento con  l'Autorita',  come  indicato  nel
          presente articolo. 
              4. Le norme tecniche di regolamentazione sono  adottate
          tramite regolamento  o  decisione.  Sono  pubblicate  nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore
          alla data indicata nel relativo atto." 
              "Art.  15  (Norme  tecniche  di   attuazione).   -   1.
          L'Autorita' puo' elaborare  norme  tecniche  di  attuazione
          mediante atti di esecuzione a norma dell'art. 291 TFUE  nei
          settori specificati negli atti legislativi di cui  all'art.
          1, paragrafo 2.Le norme  tecniche  di  attuazione  sono  di
          carattere tecnico, non implicano  decisioni  strategiche  o
          scelte politiche e lo scopo del loro contenuto e' quello di
          determinare le condizioni di  applicazione  di  tali  atti.
          L'Autorita' sottopone i suoi progetti di norme tecniche  di
          attuazione all'approvazione della Commissione. 
              Prima di presentare i progetti  di  norme  tecniche  di
          attuazione   alla   Commissione,    l'Autorita'    effettua
          consultazioni pubbliche  e  analizza  i  relativi  costi  e
          benefici potenziali,  a  meno  che  dette  consultazioni  e
          analisi siano sproporzionate in relazione  alla  portata  e
          all'impatto dei progetti di norme  tecniche  di  attuazione
          interessati o in relazione alla particolare  urgenza  della
          questione. L'Autorita' chiede altresi' il parere del gruppo
          delle  parti  interessate  nel  settore  bancario  di   cui
          all'art. 37. 
              Se l'Autorita' presenta un progetto di norma tecnica di
          attuazione, la Commissione lo trasmette  senza  indugio  al
          Parlamento europeo e al Consiglio. 
              Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di  norma
          tecnica di attuazione, la Commissione decide se approvarlo.
          La Commissione puo' prorogare detto termine di un mese.  La
          Commissione puo' approvare il progetto di norma tecnica  di
          attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per
          tutelare gli interessi dell'Unione. 
              Ove non intenda approvare un progetto di norma  tecnica
          di  attuazione  o  intenda  approvarlo  in  parte   o   con
          modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorita', fornendo
          le ragioni della sua mancata approvazione o, a seconda  dei
          casi, delle modifiche apportate. Entro un  termine  di  sei
          settimane, l'Autorita' puo' modificare il progetto di norma
          tecnica di attuazione sulla base delle  modifiche  proposte
          dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale  alla
          Commissione. L'Autorita' invia copia del parere formale  al
          Parlamento europeo e al Consiglio. 
              Se, alla scadenza del termine di sei settimane  di  cui
          al quinto comma, l'Autorita' non ha presentato un  progetto
          modificato di norma tecnica di attuazione o  ha  presentato
          un progetto di norma tecnica di  attuazione  modificato  in
          modo  non  coerente  con  le   modifiche   proposte   dalla
          Commissione, questa  puo'  adottare  la  norma  tecnica  di
          attuazione  con  le  modifiche  che  ritiene  pertinenti  o
          respingerla. 
              La Commissione modifica il contenuto di un progetto  di
          norma tecnica di attuazione elaborato  dall'Autorita'  solo
          previo coordinamento con  l'Autorita',  come  indicato  nel
          presente articolo. 
              2. Nei casi in cui l'Autorita' non abbia presentato  un
          progetto di norma tecnica di attuazione  entro  il  termine
          fissato negli atti legislativi di cui all'art. 1, paragrafo
          2, la Commissione puo' richiedere il progetto in  questione
          entro un nuovo termine. 
              3. Solo ove l'Autorita' non presenti  alla  Commissione
          un progetto di norma tecnica di attuazione entro i  termini
          conformemente al paragrafo 2, la Commissione puo'  adottare
          una  norma  tecnica  di  attuazione  mediante  un  atto  di
          esecuzione senza un progetto dell'Autorita'. 
              La Commissione  effettua  consultazioni  pubbliche  sui
          progetti di norme  tecniche  di  attuazione  e  analizza  i
          potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni
          e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata  e
          all'impatto dei progetti di norme  tecniche  di  attuazione
          interessati o in relazione alla particolare  urgenza  della
          questione. La Commissione chiede altresi' il  parere  o  la
          consulenza del gruppo delle parti interessate  nel  settore
          bancario di cui all'art. 37. 
              La Commissione trasmette senza indugio il  progetto  di
          norma tecnica di attuazione  al  Parlamento  europeo  e  al
          Consiglio. 
              La Commissione invia il progetto di  norma  tecnica  di
          attuazione all'Autorita'. Entro un termine di sei settimane
          l'Autorita' puo' modificare il progetto di norma tecnica di
          attuazione  e  presentarlo   come   parere   formale   alla
          Commissione. L'Autorita' invia copia del parere formale  al
          Parlamento europeo e al Consiglio. 
              Se, alla scadenza del termine di sei settimane  di  cui
          al quarto comma, l'Autorita' non ha presentato un  progetto
          modificato di norma tecnica di attuazione,  la  Commissione
          puo' adottare la norma tecnica di attuazione. 
              Se l'Autorita' ha presentato un progetto modificato  di
          norma tecnica di  attuazione  entro  tale  termine  di  sei
          settimane, la Commissione puo' modificare  il  progetto  di
          norma tecnica di attuazione in base alle modifiche proposte
          dall'Autorita' o adottare la norma  tecnica  di  attuazione
          con le modifiche che ritiene pertinenti. 
              La Commissione modifica il contenuto  dei  progetti  di
          norme tecniche di attuazione elaborati dall'Autorita'  solo
          previo coordinamento con  l'Autorita',  come  indicato  nel
          presente articolo. 
              4.  Le  norme  tecniche  di  attuazione  sono  adottate
          tramite regolamento  o  decisione.  Sono  pubblicate  nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore
          alla data indicata nel relativo atto.".