Art. 97 
 
                    (Offerte anormalmente basse) 
 
  1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della  stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte
se queste appaiono anormalmente basse,  sulla  base  di  un  giudizio
tecnico sulla congruita', serieta', sostenibilita' e  realizzabilita'
dell'offerta. 
  2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del  prezzo  piu'
basso la congruita' delle  offerte  e'  valutata  sulle  offerte  che
presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia
determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati  i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia,  procedendo  al
sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi: 
  a) media aritmetica dei ribassi percentuali  di  tutte  le  offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento,  arrotondato  all'unita'
superiore, rispettivamente delle offerte  di  maggior  ribasso  e  di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto  medio  aritmetico
dei ribassi percentuali che superano la predetta media; 
  b) media aritmetica dei ribassi percentuali  di  tutte  le  offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che  se  la
prima cifra dopo la virgola, della  somma  dei  ribassi  offerti  dai
concorrenti ammessi e' pari ovvero  uguale  a  zero  la  media  resta
invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma
dei ribassi offerti dai concorrenti  ammessi  e'  dispari,  la  media
viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; 
  c) media aritmetica dei ribassi percentuali  di  tutte  le  offerte
ammesse, incrementata del 20 per cento; 
  d) media aritmetica dei ribassi in termini  assoluti  di  tutte  le
offerte ammesse, decurtata del 20 per cento; 
  e) media aritmetica dei ribassi percentuali  di  tutte  le  offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento,  arrotondato  all'unita'
superiore, rispettivamente delle offerte  di  maggior  ribasso  e  di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto  medio  aritmetico
dei ribassi percentuali che superano la predetta media,  moltiplicato
per  un  coefficiente  sorteggiato  dalla  commissione   giudicatrice
all'atto del suo insediamento tra i seguenti  valori:  0,6;  0,8;  1;
1,2; 1,4; 
  3. Quando il criterio  di  aggiudicazione  e'  quello  dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa  la  congruita'  delle  offerte  e'
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo,
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi  di  valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti  punti
massimi previsti dal bando di gara. 
  4. Le spiegazioni di  cui  al  comma  1  possono,  in  particolare,
riferirsi a: 
  a) l'economia del  processo  di  fabbricazione  dei  prodotti,  dei
servizi prestati o del metodo di costruzione; 
  b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni  eccezionalmente
favorevoli di cui dispone l'offerente per  fornire  i  prodotti,  per
prestare i servizi o per eseguire i lavori; 
  c)  l'originalita'  dei  lavori,  delle  forniture  o  dei  servizi
proposti dall'offerente; 
  5. La stazione appaltante  richiede  per  iscritto,  assegnando  al
concorrente  un  termine  non  inferiore  a   quindici   giorni,   la
presentazione,  per  iscritto,  delle   spiegazioni.   Essa   esclude
l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il
basso livello di prezzi o di  costi  proposti,  tenendo  conto  degli
elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalita' di cui
al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in quanto: 
  a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3. 
  b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; 
  c) sono incongrui  gli  oneri  aziendali  della  sicurezza  di  cui
all'articolo  95,   comma   9   i   rispetto   all'entita'   e   alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
  d)  il  costo  del  personale  e'  inferiore  ai  minimi  salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui  all'articolo  23,
comma 14. 
  6. Non sono ammesse  giustificazioni  in  relazione  a  trattamenti
salariali minimi  inderogabili  stabiliti  dalla  legge  o  da  fonti
autorizzate dalla legge. Non sono, altresi', ammesse  giustificazioni
in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di  sicurezza  e
coordinamento previsto dall'articolo 100 del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo' valutare
la congruita' di ogni offerta che, in  base  ad  elementi  specifici,
appaia anormalmente bassa, 
  7.  La  stazione  appaltante  qualora  accerti  che  un'offerta  e'
anormalmente bassa in quanto l'offerente  ha  ottenuto  un  aiuto  di
Stato puo' escludere  tale  offerta  unicamente  per  questo  motivo,
soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non e' in
grado di dimostrare, entro un  termine  sufficiente  stabilito  dalla
stazione appaltante, che  l'aiuto  era  compatibile  con  il  mercato
interno ai sensi  dell'articolo  107  TFUE.  La  stazione  appaltante
esclude un'offerta in  tali  circostanze  e  informa  la  Commissione
europea. 
  8.  Per  lavori,  servizi  e  forniture,  quando  il  criterio   di
aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e comunque per importi
inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione  appaltante
puo' prevedere nel bando l'esclusione  automatica  dalla  gara  delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso  pari  o  superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso
non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facolta' di esclusione
automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse
e' inferiore a dieci. 
  9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta,  mette
a disposizione degli altri Stati membri, a titolo  di  collaborazione
amministrativa, tutte le informazioni a  disposizione,  quali  leggi,
regolamenti,  contratti  collettivi  applicabili  o  norme   tecniche
nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti  in  relazione
ai dettagli di cui ai commi 4 e 5ยป. 
 
          Note all'art. 97 
              - Si riporta l'articolo 100 del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della  legge
          3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute  e
          della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
              "Art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) 
              1. Il piano e' costituito da una  relazione  tecnica  e
          prescrizioni  correlate  alla  complessita'  dell'opera  da
          realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo  di
          costruzione, atte a prevenire o ridurre  i  rischi  per  la
          sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
          particolari  di  cui   all'allegato   XI,   con   specifico
          riferimento ai rischi derivanti dal possibile  rinvenimento
          di ordigni bellici inesplosi nei  cantieri  interessati  da
          attivita' di scavo, nonche' la stima dei costi  di  cui  al
          punto  4  dell'allegato  XV.  Il  piano  di   sicurezza   e
          coordinamento (PSC) e' corredato da tavole  esplicative  di
          progetto,   relative   agli   aspetti   della    sicurezza,
          comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del
          cantiere e, ove la particolarita' dell'opera  lo  richieda,
          una tavola tecnica sugli  scavi.  I  contenuti  minimi  del
          piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della
          stima dei costi della sicurezza sono definiti  all'allegato
          XV. 
              2. Il piano  di  sicurezza  e  coordinamento  e'  parte
          integrante del contratto di appalto. 
              3. I datori di lavoro  delle  imprese  esecutrici  e  i
          lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto  previsto
          nel piano di cui al  comma  1  e  nel  piano  operativo  di
          sicurezza. 
              4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici  mettono
          a disposizione dei rappresentanti per  la  sicurezza  copia
          del piano di sicurezza  e  di  coordinamento  e  del  piano
          operativo  di   sicurezza   almeno   dieci   giorni   prima
          dell'inizio dei lavori. 
              5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha  facolta'  di
          presentare al coordinatore  per  l'esecuzione  proposte  di
          integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,  ove
          ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere
          sulla base della propria  esperienza.  In  nessun  caso  le
          eventuali integrazioni  possono  giustificare  modifiche  o
          adeguamento dei prezzi pattuiti. 
              6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  ai  lavori  la  cui  esecuzione   immediata   e'
          necessaria  per  prevenire  incidenti   imminenti   o   per
          organizzare urgenti misure di salvataggio o  per  garantire
          la continuita' in condizioni di  emergenza  nell'erogazione
          di servizi essenziali per  la  popolazione  quali  corrente
          elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. 
              6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori,  se
          nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del
          datore di lavoro dell'impresa  affidataria  previsti  dall'
          articolo 97, commi 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione
          del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.   163,   e
          successive modificazioni, si applica l' articolo 118, comma
          4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.". 
              -  Si  riporta  l'articolo   107   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea: 
              "Articolo 107 
              (ex articolo 87 del TCE) 
              1.  Salvo  deroghe  contemplate  dai   trattati,   sono
          incompatibili con il mercato interno, nella misura  in  cui
          incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti  concessi
          dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse   statali,   sotto
          qualsiasi forma che,  favorendo  talune  imprese  o  talune
          produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 
              2. Sono compatibili con il mercato interno: 
              a) gli aiuti a carattere sociale  concessi  ai  singoli
          consumatori,  a  condizione  che  siano   accordati   senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; 
              b) gli aiuti destinati  a  ovviare  ai  danni  arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali; 
              c)  gli  aiuti  concessi  all'economia  di  determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della divisione della Germania, nella misura  in  cui  sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata  in  vigore  del
          trattato  di  Lisbona,  il  Consiglio,  su  proposta  della
          Commissione, puo' adottare  una  decisione  che  abroga  la
          presente lettera. 
              3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          interno: 
              a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
          delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
          oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche'
          quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto  conto
          della loro situazione strutturale, economica e sociale; 
              b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
          un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
          porre rimedio a un grave turbamento  dell'economia  di  uno
          Stato membro; 
              c) gli aiuti destinati  ad  agevolare  lo  sviluppo  di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse; 
              d) gli aiuti destinati a promuovere  la  cultura  e  la
          conservazione  del  patrimonio,  quando  non  alterino   le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione  in
          misura contraria all'interesse comune; 
              e)  le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate   con
          decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.".