Art. 97 
 
 
Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, al primo periodo e al  secondo  periodo,  dopo  le
parole: "di direzione dei lavori," sono  inserite  le  seguenti:  "di
direzione dell'esecuzione,"; 
    b) al comma 2: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: "di direzione dei lavori,"
sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,"; 
      2)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:   "Gli
incarichi di importo pari o superiore a 100.000  euro  sono  affidati
secondo le modalita' di cui alla  Parte  II,  Titoli  III  e  IV  del
presente codice."; 
    c) al comma 3, dopo le parole: "di direzione  dei  lavori,"  sono
inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,". 
 
          Note all'art. 97: 
              - Si riporta l'articolo 157 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  157  (Altri   incarichi   di   progettazione   e
          connessi). - 1. Gli incarichi di progettazione relativi  ai
          lavori che non rientrano tra quelli  di  cui  al  comma  2,
          primo periodo, dell'articolo 23  nonche'  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di progettazione, di direzione  dei
          lavori,  di  direzione  dell'esecuzione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di  esecuzione  e  di  collaudo  di
          importo pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo
          35, sono affidati secondo le modalita' di  cui  alla  Parte
          II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in
          cui   il   valore   delle   attivita'   di   progettazione,
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  progettazione,
          direzione   dei   lavori,   direzione   dell'esecuzione   e
          coordinamento della sicurezza in  fase  di  esecuzione  sia
          pari  o  superiore  complessivamente  la  soglia   di   cui
          all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione  dei
          lavori, della  direzione  dell'esecuzione  e  coordinamento
          della sicurezza in fase di  esecuzione  al  progettista  e'
          consentito soltanto per particolari e  motivate  ragioni  e
          ove  espressamente  previsto  dal  bando  di   gara   della
          progettazione. 
              2. Gli incarichi  di  progettazione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di progettazione, di direzione  dei
          lavori,  di  direzione  dell'esecuzione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di  esecuzione  e  di  collaudo  di
          importo pari o superiore a 40.000  e  inferiore  a  100.000
          euro possono essere affidati dalle  stazioni  appaltanti  a
          cura del responsabile del procedimento,  nel  rispetto  dei
          principi di non discriminazione,  parita'  di  trattamento,
          proporzionalita' e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura
          prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e'
          rivolto ad almeno cinque soggetti, se  sussistono  in  tale
          numero  aspiranti  idonei  nel  rispetto  del  criterio  di
          rotazione degli inviti. Gli incarichi  di  importo  pari  o
          superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita'
          di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. 
              3.   E'   vietato   l'affidamento   di   attivita'   di
          progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione,
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  progettazione,
          coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di   esecuzione,
          collaudo, indagine e attivita' di  supporto  per  mezzo  di
          contratti a tempo determinato o altre procedure diverse  da
          quelle previste dal presente codice.".