Art. 97
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme
oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre
2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il
16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle
somme dovute puo' essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e
interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata
entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
114.