Articolo 98
                 Dichiarazione di pubblica utilita'

   1.  La pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o,
nel  caso  dell'articolo  96,  anche  con provvedimento della regione
comunicato al Ministero.
   2.  Nei  casi  di  espropriazione  previsti dagli articoli 96 e 97
l'approvazione  del  progetto  equivale  a  dichiarazione di pubblica
utilita'.