Art. 98. 
                               Reclamo 
  1.  Ogni  mancanza  nell'esecuzione  del  contratto   deve   essere
contestata dal consumatore senza ritardo  affinche'  l'organizzatore,
il  suo  rappresentante  locale   o   l'accompagnatore   vi   pongano
tempestivamente rimedio. 
  2. Il consumatore puo' altresi' sporgere reclamo  mediante  l'invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento,  all'organizzatore  o
al venditore, entro e non oltre dieci giorni  lavorativi  dalla  data
del rientro nel luogo di partenza.