Art. 98.
Requisiti professionali  del  coordinatore  per  la progettazione del
              coordinatore per l'esecuzione dei lavori

  1.  Il  coordinatore  per  la  progettazione  e il coordinatore per
l'esecuzione  dei  lavori  devono  essere  in  possesso  dei seguenti
requisiti:
    a)  laurea  magistrale  conseguita  in una delle seguenti classi:
LM-4,  da  LM-20  a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  in data 16 marzo 2007,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157
del  9  luglio  2007,  ovvero  laurea  specialistica conseguita nelle
seguenti  classi:  4/S,  da  25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  in  data  4  agosto  2000,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero
corrispondente  diploma  di  laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca in data 5 maggio
2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004,
nonche'  attestazione,  da  parte  di datori di lavoro o committenti,
comprovante  l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno;
    b)  laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23,
di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero
laurea  conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto
ministeriale in data 4 agosto 2000, nonche' attestazione, da parte di
datori   di  lavoro  o  committenti,  comprovante  l'espletamento  di
attivita'  lavorative  nel  settore  delle costruzioni per almeno due
anni;
    c)  diploma  di  geometra o perito industriale o perito agrario o
agrotecnico,  nonche'  attestazione,  da  parte di datori di lavoro o
committenti,  comprovante  l'espletamento di attivita' lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno tre anni.
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1, devono essere, altresi', in
possesso  di  attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento
finale,  a  specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle
regioni,  mediante  le  strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione  e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL,  dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale,
dai  rispettivi  ordini  o  collegi professionali, dalle universita',
dalle  associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o
dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
  3.  I contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di cui al comma
2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.
  4.  L'attestato  di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che,
non  piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di
sicurezza  nelle  costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di
pubblici  ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro
che  producano un certificato universitario attestante il superamento
di  un  esame  relativo  ad  uno  specifico insegnamento del corso di
laurea  nel  cui  programma  siano presenti i contenuti minimi di cui
all'allegato  XIV,  o  l'attestato  di  partecipazione ad un corso di
perfezionamento   universitario  con  i  medesimi  contenuti  minimi.
L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in
possesso della laurea magistrale LM-26.
  5.  Le  spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2
sono a totale carico dei partecipanti.
  6.   Le   regioni   determinano   la  misura  degli  oneri  per  il
funzionamento  dei  corsi  di cui al comma 2, da esse organizzati, da
porsi a carico dei partecipanti.