Art. 98. 
 
  Salvo  patto  contrario,  il  ritratto  fotografico   eseguito   su
commissione puo' dalla persona fotografata o dai  suoi  successori  o
aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto  riprodurre  senza
il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di  quest'ultimo,
da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un  equo
corrispettivo. 
 
  Il  nome  del  fotografo,   allorche'   figuri   sulla   fotografia
originaria, deve essere indicato. 
 
  Sono applicabili le disposizioni  dell'ultimo  comma  dell'articolo
88.