(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 98)
                              Art. 98. 
                       Nomina del sorvegliante 

 
  Quando l'esattore abbia commesso  abusi  nell'esercizio  delle  sue
funzioni o non abbia effettuato in tutto o in parte i versamenti alle
prescritte scadenze, quando sia  in  corso  l'espropriazione  forzata
della cauzione ovvero ricorra  l'ipotesi  prevista  dal  terzo  comma
dell'art. 47, o quella contemplata dal  capoverso  dell'art.  69,  il
prefetto nomina un sorvegliante. 
  Col decreto di nomina o con successivo  provvedimento  il  prefetto
determina il compenso spettante al sorvegliante e puo'  disporre  che
questi presti congrua garanzia anche per mezzo di fidejussione. 
  Le  spese  della  sorveglianza  ed   ti   compenso   spettante   al
sorvegliante sono a  carico  dell'esattore.  In  caso  di  insolvenza
dell'esattore l'onere e' ripartito proporzionalmente tra lo  Stato  e
gli altri enti interessati. 
  Subito dopo la nomina, il sorvegliante ed il sindaco devono apporre
le proprie  firme  in  calce  all'ultima  operazione  risultante  dai
registri e dai bollettari dell'esattoria.