Art. 98. Nomina del sorvegliante Quando l'esattore abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni o non abbia effettuato in tutto o in parte i versamenti alle prescritte scadenze, quando sia in corso l'espropriazione forzata della cauzione ovvero ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 47, o quella contemplata dal capoverso dell'art. 69, il prefetto nomina un sorvegliante. Col decreto di nomina o con successivo provvedimento il prefetto determina il compenso spettante al sorvegliante e puo' disporre che questi presti congrua garanzia anche per mezzo di fidejussione. Le spese della sorveglianza ed ti compenso spettante al sorvegliante sono a carico dell'esattore. In caso di insolvenza dell'esattore l'onere e' ripartito proporzionalmente tra lo Stato e gli altri enti interessati. Subito dopo la nomina, il sorvegliante ed il sindaco devono apporre le proprie firme in calce all'ultima operazione risultante dai registri e dai bollettari dell'esattoria.