Art. 98.
                  Consiglio universitario nazionale

  La  rappresentanza di cui alla lettera b), comma primo, dell'art. 1
della  legge  7  febbraio  1979,  n.  31, nel Consiglio universitario
nazionale   e'   sostituita   da  ventuno  professori  associati;  la
rappresentanza di cui alla successiva lettera o) della medesima legge
da quattro ricercatori universitari, intendendosi altresi' sostituiti
i  professori  associati  alla  componente congiunta degli assistenti
ordinari  o  dei professori incaricati agli effetti delle proporzioni
di  cui  ai  commi  secondo  e quarto del predetto art. 1 della legge
medesima.   Qualora   nelle   Universita'   non   statali  legalmente
riconosciute  non  siano  presenti professori associati, i professori
ordinari  di cui al quarto comma del citato art. 1 aumentano da uno a
due.
  Il  rinnovo  delle  componenti elettive del Consiglio universitario
nazionale  sara'  disposto dopo l'espletamento della prima tornata di
giudizi  per  associato  e  ricercatore  e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1981.
  Gli attuali membri del consiglio sono prorogati nella carica, anche
in  caso di modificazione del loro status accademico, sino al termine
di cui al precedente comma.
  In caso di dimissioni o di cessazione dei membri eletti, si procede
alla  sostituzione  secondo i risultati delle votazioni, a condizione
che  il  subentrante  abbia riportato un numero di voti non inferiore
alla meta' di quelli conseguiti dall'ultimo degli eletti nello stesso
collegio elettorale.
  L'elettorato  attivo  per i rappresentanti dei professori associati
spetta  ai  professori  associati,  ai  professori  incaricati e agli
assistenti   ordinari.   L'elettorato   passivo  ai  soli  professori
associati.
  L'elettorato   attivo   per   i   rappresentanti   dei  ricercatori
universitari  spetta  ai  ricercatori  universitari,  ai titolari dei
contratti  e  degli  assegni biennali. L'elettorato passivo spetta ai
soli  ricercatori  universitari.  Successivamente  dopo  tre  anni si
provvedera'   al   rinnovo  di  tutte  le  componenti  del  Consiglio
universitario  nazionale  essendo  riservato  l'elettorato  attivo  e
passivo   per  le  rappresentanze  dei  professori  associati  e  dei
ricercatori   universitari,   rispettivamente   ai   soli  professori
associati e ai soli ricercatori universitari.
  Il Consiglio universitario nazionale cosi' composto si rinnova ogni
tre  anni.  I componenti elettivi non possono far parte del Consiglio
universitario    nazionale    piu'    di   due   volte   consecutive,
indipendentemente    dal   collegio   elettorale   di   appartenenza,
considerandosi  anche l'appartenenza alla prima sezione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione.
  La  corte  di  disciplina  e'  composta  dal  vice  presidente  del
Consiglio universitario nazionale che la presiede e da tre professori
ordinari  e tre professori associati, intendendosi sostituiti a tutti
gli   effetti  e  nei  casi  previsti  i  professori  associati  agli
assistenti ordinari e agli incaricati.