(Norme-art. 98)
                               Art. 98 
             (Cessazione delle misure cautelari estinte) 
  1. Quando l'imputato sottoposto a custodia  cautelare  deve  essere
liberato,  il  giudice,  con  il   provvedimento   emesso   a   norma
dell'articolo 306 del codice, ordina al  direttore  dell'istituto  di
custodia l'immediata dimissione. L'ordine e' trasmesso con urgenza. 
  2.  Nel  caso  di  imputato  custodito  in  luogo   di   cura,   il
provvedimento previsto dal comma 1  e'  trasmesso,  con  urgenza,  al
direttore del servizio psichiatrico ospedaliero  dove  l'imputato  e'
ricoverato  nonche'  alla  polizia   giudiziaria   incaricata   della
custodia, la quale provvede agli adempimenti  previsti  dall'articolo
161 comma 3 del codice. 
  3. Nel caso di imputato agli arresti domiciliari o sottoposto  alle
misure del divieto o dell'obbligo di dimora, il giudice comunica, con
urgenza,  il  provvedimento  previsto  dal   comma   1,   oltre   che
all'imputato, anche alla polizia giudiziaria competente a controllare
l'osservanza delle prescrizioni imposte con le suddette  misure.  Nel
caso  della  misura  dell'obbligo  di  presentazione   alla   polizia
giudiziaria, la comunicazione  della  cessazione  deve  essere  data,
oltre che all'imputato,  anche  all'ufficio  di  polizia  giudiziaria
competente. 
  4. In caso di cessazione della misura del  divieto  di  espatrio  e
delle misure interdittive, il giudice dispone  la  comunicazione  del
provvedimento  all'imputato  e,   se   del   caso,   rispettivamente,
all'organo competente ad assicurare la esecuzione della misura ovvero
a quello eventualmente competente a disporre  l'interdizione  in  via
ordinaria.