Art. 98.
                        Circolazione di prova
  1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di  rimorchi,  i
loro   rappresentanti,   concessionari,  commissionari  e  agenti  di
vendita, i commercianti autorizzati di  tali  veicoli,  le  fabbriche
costruttrici  di  carrozzerie  e  di  pneumatici,  gli  esercenti  di
officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto,
non sono soggetti all'obbligo di munire della carta  di  circolazione
di  cui  agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare
per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive,
dimostrazioni  o  trasferimenti  per  ragioni   di   vendita   o   di
allestimento.  I detti veicoli, pero', devono essere provvisti di una
autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata  dall'ufficio
provinciale  della  Direzione generale della M.C.T.C.. Sul veicolo in
circolazione   di   prova   deve   essere   presente   il    titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
  2.   La  validita'  dell'autorizzazione  e'  annuale;  puo'  essere
confermata previa verifica dei requisiti necessari.
  3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione  di  prova  ad  uso
diverso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  da  lire centomila a lire quattrocentomila. La stessa sanzione
si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il
titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito  di  apposita
delega.
  4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la
sanzione  amministrativa  e'  del  pagamento  di  una  somma  da lire
duecentomila a lire ottocentomila; ne consegue in  quest'ultimo  caso
la  sanzione  amministrativa  accessoria  della confisca del veicolo,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.