Art. 98. 
                 Accesso dei fonogrammi nelle scuole 
 
  1. In applicazione dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992,  n.
93, il Ministro della  pubblica  istruzione  emana  disposizioni  per
incentivare l'accesso dei fonogrammi  anche  musicali  registrati  su
disco, nastro e  supporti  analoghi  nella  scuola,  quale  mezzo  di
diffusione della cultura  ed  ausilio  di  incentivazione  educativa,
determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti
di bilancio gia' autorizzati. 
 
          Nota all'art. 98:
             -  L'art. 8 della legge n. 93/1992 (Norme a favore delle
          imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private
          senza scopo di lucro) e' il seguente:
             "Art. 8. (Accesso dei fonogrammi  nella  scuola).  -  1.
          Entro  cettottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione
          emana disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi
          amche musicali  registrati  su  disco,  nastro  e  supporti
          analoghi  nella  scuola,  quale  mezzo  di diffusione della
          cultura   ed   ausilio   di    incentivazione    educativa,
          determinandone  i  criteri  e i programmi nell'ambito degli
          stanziamenti di bilancio gia' autorizzati".