Art. 98. Accesso dei fonogrammi nelle scuole 1. In applicazione dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio gia' autorizzati.
Nota all'art. 98: - L'art. 8 della legge n. 93/1992 (Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro) e' il seguente: "Art. 8. (Accesso dei fonogrammi nella scuola). - 1. Entro cettottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi amche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio gia' autorizzati".