Art. 98 
 
 
             (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati) 
 
  1. Le  stazioni  appaltanti  che  hanno  aggiudicato  un  contratto
pubblico o concluso un accordo quadro inviano un  avviso  secondo  le
modalita'  di  pubblicazione  di  cui   all'articolo   72,   conforme
all'allegato XIV, Parte I, lettera D,  relativo  ai  risultati  della
procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni  dall'aggiudicazione
dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 
  2.  Se  la  gara  e'  stata   indetta   mediante   un   avviso   di
preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice ha  deciso  che
non aggiudichera' ulteriori appalti nel periodo  coperto  dall'avviso
di   preinformazione,    l'avviso    di    aggiudicazione    contiene
un'indicazione specifica al riguardo. 
  3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi  dell'articolo  54,
le stazioni appaltanti  sono  esentate  dall'obbligo  di  inviare  un
avviso sui risultati della procedura  di  aggiudicazione  di  ciascun
appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati
della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro
su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati
entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre. 
  4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio  delle  pubblicazioni
dell'Unione europea, conformemente a  quanto  previsto  dall'articolo
72, un avviso  di  aggiudicazione  di  appalto  entro  trenta  giorni
dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico  di
acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli  avvisi  su  base
trimestrale. In tal caso, inviano  gli  avvisi  raggruppati  al  piu'
tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. 
  5.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo   53,   talune
informazioni  relative   all'aggiudicazione   dell'appalto   o   alla
conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora
la  loro  divulgazione  ostacoli  l'applicazione  della  legge,   sia
contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i  legittimi  interessi
commerciali  di  un  particolare  operatore  economico,  pubblico   o
privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra
operatori economici.