Art. 98 
 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. Dopo l'articolo 42 del codice civile, e' inserito il seguente: 
  «Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione).  -  Se  non  e'
espressamente escluso  dall'atto  costitutivo  o  dallo  statuto,  le
associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni  di  cui
al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni
o scissioni. 
  La trasformazione produce gli effetti  di  cui  all'articolo  2498.
L'organo di amministrazione deve predisporre una  relazione  relativa
alla situazione  patrimoniale  dell'ente  in  via  di  trasformazione
contenente  l'elenco  dei  creditori,  aggiornata  a  non   piu'   di
centoventi giorni precedenti la delibera di  trasformazione,  nonche'
la relazione di  cui  all'articolo  2500-sexies,  secondo  comma.  Si
applicano  inoltre  gli  articoli  2499,  2500,  2500-bis,  2500-ter,
secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. 
  Alle fusioni e alle scissioni  si  applicano,  rispettivamente,  le
disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro
V, in quanto compatibili. 
  Gli  atti  relativi  alle  trasformazioni,  alle  fusioni  e   alle
scissioni per i quali il libro V prevede  l'iscrizione  nel  Registro
delle imprese sono iscritti nel  Registro  delle  Persone  Giuridiche
ovvero, nel caso di  enti  del  Terzo  settore,  nel  Registro  unico
nazionale del Terzo settore.». 
 
          Note all'art. 98: 
              - Si riportano gli articoli 2498, 2499, 2500, 2500-bis,
          2500-ter,  2500-quinquies,  2500-sexies,  2500-nonies   del
          codice civile: 
              «Art. 2498 (Continuita' dei rapporti giuridici). -  Con
          la trasformazione l'ente trasformato conserva i  diritti  e
          gli  obblighi  e  prosegue  in  tutti  i   rapporti   anche
          processuali    dell'ente    che    ha     effettuato     la
          trasformazione.». 
              «Art. 2499 (Limiti alla trasformazione). -  Puo'  farsi
          luogo alla trasformazione anche in  pendenza  di  procedura
          concorsuale, purche' non vi siano incompatibilita'  con  le
          finalita' o lo stato della stessa.». 
              «Art.  2500  (Contenuto,   pubblicita'   ed   efficacia
          dell'atto  di  trasformazione).  -  La  trasformazione   in
          societa'  per  azioni,  in  accomandita  per  azioni  o   a
          responsabilita' limitata deve risultare da  atto  pubblico,
          contenente le indicazioni previste dalla legge  per  l'atto
          di costituzione del tipo adottato. 
              L'atto di trasformazione e'  soggetto  alla  disciplina
          prevista per il tipo adottato ed alle forme di  pubblicita'
          relative,  nonche'  alla  pubblicita'  richiesta   per   la
          cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. 
              La  trasformazione   ha   effetto   dall'ultimo   degli
          adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.». 
              «Art. 2500-bis (Invalidita'  della  trasformazione).  -
          Eseguita la pubblicita'  di  cui  all'articolo  precedente,
          l'invalidita' dell'atto di trasformazione non  puo'  essere
          pronunciata. 
              Resta  salvo  il  diritto  al  risarcimento  del  danno
          eventualmente   spettante    ai    partecipanti    all'ente
          trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.». 
              «Art. 2500-ter (Trasformazione di societa' di persone).
          - Salvo diversa  disposizione  del  contratto  sociale,  la
          trasformazione  di  societa'  di  persone  in  societa'  di
          capitali e' decisa con il consenso  della  maggioranza  dei
          soci determinata secondo la  parte  attribuita  a  ciascuno
          negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla
          decisione spetta il diritto di recesso. 
              Nei casi previsti  dal  precedente  comma  il  capitale
          della societa' risultante dalla trasformazione deve  essere
          determinato sulla base dei valori  attuali  degli  elementi
          dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione  di
          stima  redatta  a  norma  dell'art.   2343   ovvero   dalla
          documentazione di cui all'art. 2343-ter ovvero, infine, nel
          caso di  societa'  a  responsabilita'  limitata,  dell'art.
          2465. Si applicano  altresi',  nel  caso  di  societa'  per
          azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in
          quanto compatibile, quarto  comma  dell'art.  2343  ovvero,
          nelle ipotesi di cui al primo  e  secondo  comma  dell'art.
          2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.». 
              «Art. 2500-quinquies (Responsabilita' dei soci).  -  La
          trasformazione  non  libera  i   soci   a   responsabilita'
          illimitata  dalla  responsabilita'  per   le   obbligazioni
          sociali sorte prima degli adempimenti  previsti  dal  terzo
          comma dell'art.  2500,  se  non  risulta  che  i  creditori
          sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. 
              Il consenso si presume se  i  creditori,  ai  quali  la
          deliberazione di trasformazione sia  stata  comunicata  per
          raccomandata o con altri mezzi che  garantiscano  la  prova
          dell'avvenuto  ricevimento,  non  lo  hanno   espressamente
          negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
          comunicazione.». 
              «Art.  2500-sexies  (Trasformazione  di   societa'   di
          capitali). - Salvo diversa disposizione dello  statuto,  la
          deliberazione di trasformazione di societa' di capitali  in
          societa' di persone e' adottata con le maggioranze previste
          per le modifiche dello statuto. E'  comunque  richiesto  il
          consenso  dei  soci  che  con  la  trasformazione  assumono
          responsabilita' illimitata. 
              Gli amministratori devono predisporre una relazione che
          illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione.
          Copia della relazione deve  restare  depositata  presso  la
          sede  sociale  durante  i  trenta  giorni   che   precedono
          l'assemblea convocata per deliberare la  trasformazione;  i
          soci hanno diritto di  prenderne  visione  e  di  ottenerne
          gratuitamente copia. 
              Ciascun  socio  ha  diritto  all'assegnazione  di   una
          partecipazione proporzionale al valore della  sua  quota  o
          delle sue azioni. 
              I   soci   che   con   la    trasformazione    assumono
          responsabilita'  illimitata,   rispondono   illimitatamente
          anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente  alla
          trasformazione. 
              «Art. 2500-nonies (Opposizione  dei  creditori).  -  In
          deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2500, la
          trasformazione eterogenea ha effetto dopo  sessanta  giorni
          dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari  previsti  dallo
          stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori
          o  il  pagamento  dei  creditori  che  non  hanno  dato  il
          consenso. 
              I creditori possono, nel suddetto termine  di  sessanta
          giorni, fare opposizione. Si applica in tal  caso  l'ultimo
          comma dell'art. 2445.».