(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 97)
                              Art. 97. 
         Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali 
 
    1. La contrattazione  integrativa  per  le  Istituzioni  di  alta
formazione artistica e musicale si svolge: 
      a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal  MIUR
e  i  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  nazionali  di
categoria firmatarie del presente CCNL; 
      b) a livello  di  istituzione,  tra  la  delegazione  di  parte
datoriale  nominata   dal   consiglio   di   amministrazione   ed   i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL e dalla RSU, che costituiscono la parte sindacale. 
    2. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di
materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1. 
    3. Sono oggetto di contrattazione integrativa: 
      a) a livello nazionale: 
        a1) le linee di indirizzo e i criteri  per  la  tutela  della
salute nell'ambiente di lavoro; 
        a2) i criteri generali  di  ripartizione  del  fondo  di  cui
all'art. 72 del CCNL del 16 febbraio 2005 tra i singoli istituti, nel
rispetto della disciplina ivi prevista; 
        a3) i criteri  generali  per  le  utilizzazioni  annuali  del
personale in particolari situazioni di bisogno; 
        a4) i criteri generali di ripartizione delle risorse  per  la
formazione  del  personale  nel  rispetto  degli  obiettivi  e  delle
finalita' definite dall'amministrazione; 
        a5) i criteri generali per la fruizione dei permessi  per  il
diritto allo studio; 
      b) a livello di istituzione: 
        b1)  i  criteri  generali  per  l'utilizzazione   del   fondo
d'istituto; 
        b2) i criteri generali per corrispondere  compensi  accessori
finanziati  nell'ambito  della  programmazione  accademica  e   delle
convenzioni  ed  accordi  fra  l'istituzione  accademica   ed   altre
istituzioni,  enti  pubblici  e  privati,  a  livello  nazionale   ed
internazionale (conto terzi); 
        b3) i criteri generali per l'attivazione di piani di  welfare
integrativo; 
        b4) le modalita' e i  criteri  di  applicazione  dei  diritti
sindacali,  ivi  compresi  i  diritti  di  assemblea,  di  affissione
all'albo e di utilizzo dei locali, nonche' i contingenti di personale
previsti dall'art. 2  dell'accordo  sull'attuazione  della  legge  n.
146/1990, ferme restando  la  disciplina  del  diritto  di  assemblea
prevista dall'art. 4 del CCNQ 4  dicembre  2017  e  le  modalita'  di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonche'  delle  altre
prerogative sindacali; 
        b5) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza  nei
luoghi di lavoro; 
        b6) i  criteri  generali  per  l'utilizzo  di  strumentazioni
tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello  di  servizio,  al
fine di  una  maggiore  conciliazione  tra  vita  lavorativa  e  vita
familiare (diritto alla disconnessione); 
        b7)  i  criteri  generali  per  l'individuazione   di   fasce
temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine  di
conseguire una maggiore conciliazione  tra  vita  lavorativa  e  vita
familiare. 
    4. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 6  (Contrattazione
integrativa) sono quelle di cui ai punti a1, b4, b5. 
    5. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 7  (Contrattazione
integrativa) sono quelle di cui ai punti b1, b2, b3. 
    6. Fermi restando i termini di  cui  all'art.  7  (Contrattazione
integrativa), commi 6 e 7, la sessione  negoziale  di  contrattazione
integrativa e' avviata entro il 15 novembre e la durata della stessa,
ai sensi dei citati commi 6 o 7, non puo' comunque protrarsi oltre il
31 gennaio. 
    7. Sono oggetto di confronto: 
      a) a livello nazionale: 
        a1) l'integrazione dei criteri per la mobilita' del personale
docente tra le istituzioni, nel rispetto dei seguenti principi: 
          salvaguardia del piano assunzionale; 
          indisponibilita' per la mobilita' di posti per i quali  sia
prevista l'immissione in ruolo mediante scorrimento di graduatorie; 
          adeguata valorizzazione dell'esperienza professionale; 
          valutazione  della  domanda  di  formazione   per   ciascun
insegnamento; 
      b) a livello di istituzione: 
        b1) i criteri  generali  per  l'adattamento  delle  tipologie
dell'orario del personale  tecnico  e  amministrativo  alle  esigenze
delle singole istituzioni di alta cultura. 
    8.  Sono  oggetto  di   informazione   ai   sensi   dell'art.   5
(Informazione), comma 5, a livello di istituzione, oltre  agli  esiti
del confronto e della contrattazione integrativa  gia'  previsti  dal
predetto comma, i dati relativi alla distribuzione degli  organici  e
lo stato di attuazione del processo di riforma delle istituzioni.