Art. 98 
 
  Ulteriori modifiche al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 
 
  1. Al codice della giustizia contabile di cui  all'allegato  1  del
decreto legislativo  26  agosto  2016,  n.  174,  sono  apportate  le
seguenti modifiche redazionali: 
    a) all'articolo 8, le parole  «dalle  sezioni  di  appello»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dalle   sezioni   giurisdizionali   di
appello»; 
    b)  all'articolo  9,  nella  rubrica,  la  parola  «sezioni»   e'
sostituita dalla seguente: «Sezioni»; 
    c) all'articolo 10, comma 2, le parole «tra le  sezioni  centrali
di  appello»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tra   le   sezioni
giurisdizionali centrali di appello»; 
    d) all'articolo 13, la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Momento determinante della giurisdizione»; 
    e) all'articolo 42, comma 1, secondo periodo,  le  parole  «delle
forza di polizia» sono sostituite dalle  seguenti:  «delle  forze  di
polizia»; 
    f) all'articolo 43, comma 6, le  parole  «di  essere  incorsa  in
decadenza» sono sostituite  dalle  seguenti  «di  essere  incorsa  in
decadenze» e  le  parole  «commi  11  e  12»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 12 e 13»; 
    g) all'articolo 51, comma 3, la parola «Qualunque» e'  sostituita
dalla seguente «Qualsiasi» e la parola «chiunque» e' sostituita dalla
seguente: «chi»; 
    h) all'articolo 69,  al  comma  1,  le  parole  «vi  siano»  sono
sostituite dalle seguenti: «vi sono»; 
    i) all'articolo 84, comma  1,  le  parole  «Quando  piu'  giudizi
relativi alla stessa causa pendono davanti  ad  una  stessa  sezione,
ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto  o  per  il  titolo,»
sono sostituite dalle seguenti: «Quando piu'  giudizi  relativi  alla
stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per  il
titolo pendono davanti ad una stessa sezione,»; 
    l) all'articolo 108, comma 6, le parole «il  pubblico  ministero»
sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero,»; 
    m) all'articolo 118, comma 1, le  parole  «dinanzi  alla  sezioni
riunite»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dinanzi  alle  sezioni
riunite»; 
    n) all'articolo 141, comma 1, lettera d), dopo le parole «di  cui
all'articolo 138 o» la lettera «a» e' soppressa; 
    o) all'articolo 157, nella  rubrica,  la  parola  «personali»  e'
sostituita dalla seguente: «personale»; 
    p) all'articolo 161, la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Istanza di provvedimenti cautelari»; 
    q) all'articolo 178, comma 3, le parole «contro le  altri  parti»
sono sostituite dalle seguenti: «contro le altre parti»; 
    r) all'articolo 214, comma 1, le  parole  «o  con  provvedimento»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con provvedimento». 
 
          Note all'art. 98: 
 
              - Si riportano gli articoli 8, 9 10, 13,  42,  43,  51,
          69, 84, 108, 118, 141, 157, 161, 178 e 214 del codice della
          giustizia contabile,  con  modifiche  recate  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 8 (Organi della giurisdizione contabile). -  1.
          La giurisdizione  contabile  e'  esercitata  dalle  sezioni
          giurisdizionali regionali, dalle sezioni giurisdizionali di
          appello, dalle sezioni riunite in  sede  giurisdizionale  e
          dalle sezioni riunite in speciale composizione della  Corte
          dei conti.»; 
              per il testo dell'articolo 9 del codice della giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto, si  vedano
          le note all'articolo 3; 
              per  il  testo  dell'articolo  10  del   codice   della
          giustizia contabile come modificato dal  presente  decreto,
          si vedano le note all'articolo 4; 
              la rubrica dell'articolo 13 del codice della  giustizia
          contabile, come modificata  dal  presente  decreto,  e'  la
          seguente: «Momento determinante della giurisdizione»; 
              si riporta l'articolo 42  del  codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 42 (Notificazioni e  comunicazioni).  -  1.  Le
          notificazioni e le comunicazioni degli  atti  del  processo
          contabile,  comprese  quelle  effettuate  nel   corso   del
          procedimento, sono disciplinate  dal  codice  di  procedura
          civile e dalle leggi speciali concernenti la  notificazione
          degli atti giudiziari in materia civile  e  contabile,  ove
          non  previsto  diversamente   dal   presente   codice.   Il
          Presidente della  sezione  puo'  autorizzare,  su  motivata
          richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle
          forze di polizia.»; 
              - Si riporta l'articolo 43 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 43 (Termini e preclusioni). - (Omissis). 
                6.  La  parte  che  dimostra  di  essere  incorsa  in
          decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al
          giudice di essere rimessa in termini; il  giudice  provvede
          ai sensi dell'articolo 93, commi 12 e 13. 
                (Omissis).»; 
              per  il  testo  dell'articolo  51  del   codice   della
          giustizia contabile, come modificato dal presente  decreto,
          si vedano le note all'articolo 19; 
              per  il  testo  dell'articolo  69  del   codice   della
          giustizia contabile, come modificato dal presente  decreto,
          si vedano le note all'articolo 31; 
              - Si riporta l'articolo 84 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 84 (Riunione delle cause).  -  1.  Quando  piu'
          giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a  cause
          connesse per l'oggetto o per il titolo pendono  davanti  ad
          una stessa sezione, il  presidente,  anche  d'ufficio,  con
          decreto ne puo'  ordinare  la  trattazione  nella  medesima
          udienza. 
                2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.»; 
              per  il  testo  dell'articolo  108  del  codice   della
          giustizia contabile, come modificato dal presente  decreto,
          si vedano le note all'articolo 52; 
              - Si riporta l'articolo 118 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 118  (Conflitto  di  competenza  territoriale).
          - 1. Quando, in seguito  alla  ordinanza  che  dichiara  la
          incompetenza territoriale del giudice adito,  la  causa  e'
          riassunta nei termini fissati  dal  giudice  nell'ordinanza
          medesima o, in  mancanza,  in  quello  di  tre  mesi  dalla
          comunicazione, davanti al  giudice  dichiarato  competente,
          questi, se ritiene di  essere  a  sua  volta  incompetente,
          richiede d'ufficio il  regolamento  di  competenza  dinanzi
          alle sezioni riunite.»; 
              per  il  testo  dell'articolo  141  del  codice   della
          giustizia contabile, come modificato dal presente  decreto,
          si vedano le note all'articolo 58; 
              la rubrica dell'articolo 157 del codice della giustizia
          contabile come  modificata  dal  presente  decreto,  e'  la
          seguente: « Costituzione e difesa personale delle parti »; 
              per  il  testo  dell'articolo  161  del  codice   della
          giustizia contabile, come modificato dal presente  decreto,
          si vedano le note all'articolo 72; 
              per  il  testo  dell'articolo  178  del  codice   della
          giustizia contabile, come modificato dal presente  decreto,
          si vedano le note all'articolo 81; 
              per  il  testo  dell'articolo  214  del  codice   della
          giustizia contabile, come modificato dal presente  decreto,
          si vedano le note all'articolo 91.