Articolo 99
            Indennita' di esproprio per i beni culturali

   1.   Nel   caso   di   espropriazione  previsto  dall'articolo  95
l'indennita'  consiste  nel  giusto prezzo che il bene avrebbe in una
libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
   2. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato secondo le modalita'
stabilite  dalle  disposizioni  generali in materia di espropriazione
per pubblica utilita'.