Art. 99. 
                            Assicurazione 
  1.  L'organizzatore  e   il   venditore   devono   essere   coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore
per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95. 
  2. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative  di
assistenza al turista.