Art. 99. 
 Sospensione e revoca a seguito di segnalazioni di farmacovigilanza 
  1. Il Ministero della salute, se in  seguito  a  valutazione  delle
informazioni relative alla farmacovigilanza nel  settore  veterinario
ritiene necessario sospendere, revocare o  modificare  le  condizioni
dell'AIC per limitarne le indicazioni o la  disponibilita',  cambiare
posologia o aggiungere una controindicazione o una nuova  avvertenza,
ne informa immediatamente l'Agenzia, gli  altri  Stati  membri  e  il
titolare dell'AIC. 
  2. Il Ministero della salute, se ritiene  necessario,  ai  fini  di
tutela della salute umana o animale, l'adozione di  provvedimenti  di
urgenza,  puo'  sospendere  l'AIC  di  un   medicinale   veterinario,
informandone l'Agenzia, la commissione e gli altri  Stati  membri  al
piu' tardi il primo giorno feriale successivo  a  quello  in  cui  ha
ricevuto la notizia da cui deriva tale esigenza.