ART. 99 (Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1.All'articolo 193, comma 2, del decreto, le parole: "mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche".