Art. 99 Procedimento per il rinnovo dell'attestazione (art. 4, d.m. 27 maggio 2005) 1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validita' della attestazione di cui all'articolo 98, il contraente generale deve presentare l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalita' di cui all'articolo 97. 2. Il procedimento di rinnovo della attestazione viene svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 98. Ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 97, comma 3.