Art. 99 (L)
    Esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

  1.   Qualora   il   condannato  non  ottemperi  all'ordine  o  alle
prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o
con  decreto  esecutivo,  il competente ufficio tecnico della regione
provvede,  se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese
del condannato.