(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 99)
                              Art. 99. 
                      Funzioni del sorvegliante 

 
  Il  sorvegliante  controlla  le  riscossioni,  i   versamenti,   le
procedure esecutive ed in genere tutti gli  atti  dell'esattore,  dei
collettori, degli ufficiali esattoriali  e  dei  messi  notificatori,
senza peraltro  sostituirsi  all'esattore  o  impedirne  comunque  le
operazioni. 
  Quando i titoli ed i valori non sono depositati presso un  istituto
di credito, sono conservati in apposita cassa. 
  Le somme riscosse dall'esattore, fermo  restando  il  disposto  del
primo comma dell'art. 61, sono versate entro tre giorni, a  cura  del
sorvegliante, al ricevitore  provinciale  ed  agli  enti  interessati
secondo le rispettive spettanze. 
  Le somme riscosse per tributi o entrate patrimoniali  con  scadenza
successiva alla nomina del sorvegliante non possono  essere  imputate
ad estinzione dei debiti dell'esattore scaduti anteriormente.