Art. 99. Funzioni del sorvegliante Il sorvegliante controlla le riscossioni, i versamenti, le procedure esecutive ed in genere tutti gli atti dell'esattore, dei collettori, degli ufficiali esattoriali e dei messi notificatori, senza peraltro sostituirsi all'esattore o impedirne comunque le operazioni. Quando i titoli ed i valori non sono depositati presso un istituto di credito, sono conservati in apposita cassa. Le somme riscosse dall'esattore, fermo restando il disposto del primo comma dell'art. 61, sono versate entro tre giorni, a cura del sorvegliante, al ricevitore provinciale ed agli enti interessati secondo le rispettive spettanze. Le somme riscosse per tributi o entrate patrimoniali con scadenza successiva alla nomina del sorvegliante non possono essere imputate ad estinzione dei debiti dell'esattore scaduti anteriormente.