(Regolamento di polizia mortuaria- art. 99)
                              Art. 99. 
  1. Il materiale dei  monumenti  ed  i  segni  funebri  posti  sulle
sepolture  private  esistenti  nei  cimiteri  soppressi  restano   di
proprieta' dei  concessionari,  che  possono  trasferirli  nel  nuovo
cimitero. 
  2. Qualora i  concessionari  rifiutino  di  farlo,  tali  materiali
passano in proprieta' del comune.