Art. 99.
                            Foglio di via
  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le
operazioni di accertamento e di controllo  della  idoneita'  tecnica,
per   recarsi   ai   transiti  di  confine  per  l'esportazione,  per
partecipare a riviste prescritte dall'autorita' militare, a mostre  o
a  fiere  autorizzate  di  veicoli nuovi ed usati, per i quali non e'
stata pagata la tassa di circolazione, devono  essere  muniti  di  un
foglio  di  via  e  di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..
  2. Il foglio di via deve indicare  il  percorso,  la  durata  e  le
eventuali prescrizioni tecniche. La durata non puo' comunque eccedere
i   giorni   sessanta.   Tuttavia,   per   particolari   esigenze  di
sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati,  l'ufficio
provinciale  della  Direzione generale della M.C.T.C. puo' rilasciare
alla  fabbrica  costruttrice  uno  speciale  foglio  di  via,   senza
limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.
  3.  Chiunque  circola  senza  avere con se' il foglio di via e/o la
targa provvisoria di  cui  al  comma  1  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
  4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le  prescrizioni
tecniche  del  foglio di via e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
  5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per  piu'
di  tre  volte,  alla  successiva  la  sanzione amministrativa e' del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila e ne
consegue la sanzione amministrativa  accessoria  della  confisca  del
veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.